L’esercizio di una nave o di un singolo aeromobile configura l’impresa di navigazione, dove l’armatore o l’esercente è il titolare dell’impresa di navigazione.

L’uso del termine impresa nel codice della navigazione ha un significato diverso rispetto a quello del codice civile; in esso viene intesa, infatti, come esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, a norma dell’art 2082 cc.

La nave e l’aeromobile possono però essere esercitati , oltre che per attività commerciali, anche a scopo di diporto o per spedizioni scientifiche: è evidente che in questi casi non è possibile ritenere che sussista l’impresa, per la carenza della finalità produttiva e del requisito della professionalità.

Ne consegue che:

  • l’esercizio di una singola nave o di un singolo aeromobile costituisce l’impresa di navigazione ed è regolato dal diritto della navigazione
  • nell’ipotesi costituita dall’esercizio della navigazione sotto forma di impresa, quando cioè si pone in essere l’esercizio professionale di un’attività economico produttiva, la disciplina dell’impresa si aggiunge alla disciplina del codice della navigazione

Esercizio di nave o aeromobile e d’impresa possono dunque coesistere quando ricorrano gli elementi previsti nell’art. 2082 cc: si ha in tal caso anche un’impresa commerciale.

Nave ed aeromobile possono considerarsi come organismi elementari dell’impresa unitaria, corrispondenti allo stabilimento nell’impresa industriale, al negozio nell’impresa commerciale, al podere nell’impresa agricola.

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