La sovranità dello Stato sulle acque territoriali è limitata dal diritto di transito attribuito alle navi, anche da guerra, degli altri Stati, detto diritto di passaggio inoffensivo.

Tale diritto, che non si estende alle acque interne, è codificato negli artt. 17 e ss della convenzione di Montego Bay.

Il passaggio deve essere continuo e rapido, ma sono consentiti la sosta e l’ancoraggio necessitati da forza maggiore o da una situazione di pericolo.

Il passaggio è considerato inoffensivo quando non è atto a pregiudicare la pace, il buon ordine o la sicurezza dello Stato rivierasco, che può comunque regolare il passaggio inoffensivo per ragioni di sicurezza del traffico, di protezione dei sistemi di aiuto della navigazione e dei cavi e ore prodotti oleodotti sottomarini, di conservazione delle risorse biologiche e dell’ambiente, di ricerca scientifica marina, di prevenzione di infrazioni alla normativa sulla pesca, doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione.

Lo Stato costiero può anche, senza determinare discriminazioni fra navi straniere, sospendere temporaneamente l’esercizio del diritto di passaggio inoffensivo in zone determinate, se tale sospensione è indispensabile per la protezione della propria sicurezza.

Per gli stretti che servono alla navigazione internazionale è attribuito un diritto di passaggio in transito, purché il passaggio sia continuo e rapido e non minacci la sovranità stati rivieraschi.

Il passaggio in transito si differenzia dal passaggio inoffensivo perché comprende anche il sorvolo e non può essere sospeso.

Diversamente, per i canali marittimi artificiali che sono considerati acque interne dello stato di pertinenza, non vi è norma internazionale che garantisca la libertà di navigazione; di fatto, i più importanti canali sono assoggettati alla disciplina di specifici tratti internazionali, che consentono il passaggio indiscriminatamente.

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