Le isole, anche se emerse durante l’ alta marea, sono assimilate dalla CMB alla massa continentale. La misurazione del mare differisce a seconda che si considerino più isole come un insieme unico o ciascuna di esse separatamente (arcipelago). Un arcipelago può essere continentale o oceanico ed è costituito da isole che rappresentano un prolungamento della massa continentale. Ai sensi dell’articolo 46 CMB per stato arcipelago si intende uno stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente altre isole. La stessa disposizione definisce l’arcipelago come un gruppo di isole legate insieme dal punto di vista geografico, economico e politico.

Ai sensi dell’articolo 49 CMB, la giurisdizione dello Stato arcipelago si estende alle acque compresi all’interno delle linee di base arcipelagiche, ossia alle linee rette ideali che congiungono tra loro i punti di maggiore sporgenza delle diverse isole. Le acque arcipelagiche differiscono sia da quelle interne che da quelle territoriali, per il particolare tipo di passaggio che si ammette attraverso esse.

Ai sensi dell’articolo 52 CMB tutte le navi godono del diritto di passaggio attraverso le acque arcipelagiche e l’esercizio di tale diritto presuppone l’indicazione da parte dello Stato arcipelago di corridoi di transito all’interno dell’arcipelago e la predisposizione di appositi schemi di separazione del traffico.

Lo Stato può sospendere temporaneamente l’esercizio del diritto di passaggio al fine di proteggere la propria sicurezza e i sommergibili non sono obbligati a navigare in superficie. Nelle sue acque lo Stato ha diritto esclusivo di sfruttare le risorse, viventi e non, del mare.

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