L’art 265 cod nav definisce armatore chi assume l’esercizio della nave.

E’ invece esercente, a norma dell’art 874 cod nav, chi assume l’esercizio di un aeromobile.

La figura dell’esercente corrisponde dunque esattamente, nella navigazione aerea, a quella dell’armatore nella navigazione per acqua.

L’assunzione dell’esercizio della nave o dell’aeromobile costituisce l’elemento necessario e sufficiente a concretare e la figura dell’armatore o dell’esercente.

L’esercizio può essere definito come quell’attività organizzata, inerente all’impiego della nave o dell’aeromobile in base alla destinazione ad essi propria, rivolta al conseguimento di un risultato economico connesso al soddisfacimento di un bisogno proprio dell’esercente ed accompagnata all’incidenza del rischio. Per il risultato economico si deve intendere il soddisfacimento, in termini di utilità, di bisogni propri dell’agente.

L’armatore o l’esercente rimane tale anche quando, in casi non frequenti e talora patologici, si verifichi una scissione fra assunzione ed attuazione dell’esercizio, cioè fra l’attività organizzativa diretta alla navigazione e la navigazione stessa, come ad esempio l’uso del veicolo senza il suo consenso.

Il concetto di esercizio prescinde:

  • dalla proprietà del veicolo: perché può presupporre, oltre alla proprietà, anche un diritto reale limitato (come l’usufrutto) oppure un rapporto obbligatorio (come il contratto di locazione).
  • dall’armamento: cioè dalla fornitura di tutto quanto è necessario alla navigazione.
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