Il matrimonio è l’atto con il quale l’uomo e la donna s’impegnano a realizzare una comunione di vite e d’affetti, cioè una stabile convivenza fondata sull’assistenza e rispetto reciproco.
Con il termine matrimonio s’indica sia l’atto dal quale sorge lo stato coniugale, sia il rapporto che ne deriva, cioè gli effetti che lo caratterizzano.
Il matrimonio è un negozio bilaterale: negozio perché gli effetti devono essere voluti dalle parti, bilaterale e perché gli sposi sono le uniche parti stipulanti. La funzione, invece, del celebrante è solo certificativa, in quanto da pubblica fede e rilevanza sociale alla decisione degli sposi di formare una famiglia. Per questo motivo il matrimonio è valido anche se il consenso è stato espresso davanti ad un apparente ufficiale di stato civile (art 113 codice civile), purché questi ne esercitasse pubblicamente le funzioni oppure se alla volontà di quest’ultimo risulti viziata.
Per quanto riguarda la forma del negozio, esistono tre modalità di celebrazione:
- civile
- concordataria
- acattolica
Gli effetti che ne scaturiscono sono indipendenti dalla forma di celebrazione scelta e sono fissati i inderogabilmente dalla legge. Ai coniugi spettano solo poteri sul profilo patrimoniale e per alcuni aspetti relativi rapporti personali.
Importante sottolineare che il matrimonio è un negozio di diritto privato, in quanto esso rappresenta un esercizio d’autonomia privata, strettamente personale, perché non ammette rappresentanza, non patrimoniale, in quanto vuole tutelare gli interessi relativi alla persona che non al patrimonio (la causa del matrimonio consiste nella costituzione di una comunione di vita).