I presupposti del matrimonio civile sono:

  • l’età, dato che i nubendi devono essere maggiorenni, fermo restando che il tribunale può autorizzare al matrimonio, per gravi motivi, chi abbia compiuto sedici anni (art. 84).
  • la capacità naturale, dato che non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente (art. 85).
  • la libertà di stato, in quanto non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (art. 86).
  • l’assenza di impedimenti derivanti dalla parentela, dall’affinità o dall’adozione (art. 87).
  • l’assenza di delitto, consumato o tentato da uno dei nubendi a carico del coniuge dell’altro (art. 88).
  • la sussistenza del lutto vedovile, che dura trecento giorni dallo scioglimento del precedente vincolo di matrimonio, ma che si interrompe il giorno in cui la gravidanza è terminata (art. 89).
  • la disparità di sesso.
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