Prima del matrimonio, i nubendi devono fare le pubblicazioni, richiedendole all’ufficiale di stato civile del luogo di residenza comune oppure di uno dei due. Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare le generalità dei nubendi, la loro libertà di stato, l’inesistenza d’impedimenti matrimoniali. Se dopo queste formalità emerge l’esistenza di un impedimento o di vizi della documentazione, l’ufficiale di stato civile non può procedere alle pubblicazioni, deve dare notizia di ciò al procuratore della Repubblica e rilasciare ai nubendi un certificato con i motivi del rifiuto.

Le pubblicazioni sono fatte mediante affissione della richiesta di matrimonio alla porta della casa comunale del luogo di residenza di ciascuno dei due sposi per almeno 8 giorni; trascorsi altre 3 giorni dalla conclusione di detto periodo, i nubendi sono ammessi a contrarre matrimonio. La celebrazione deve avvenire nei 180 giorni successivi, altrimenti si devono ripetere pubblicazioni.

I nubendi possono ottenere dal tribunale dispensa dalle pubblicazioni per cause gravissime, ma devono rendere, in questo caso, la dichiarazione d’inesistenza di impedimenti.

Inoltre, per gravi motivi, il tribunale può disporre la riduzione del termine della durata delle pubblicazioni.

L’ufficiale di stato civile anche in mancanza delle pubblicazioni, potrà celebrare il matrimonio imminente pericolo di vita di uno dei nubendi, facendo però giurare gli sposi sull’inesistenza di impedimenti.

Le pubblicazioni sono una forma di pubblicità notizia: la loro mancanza non comporta l’invalidità, ma solo l’irregolarità del matrimonio, comportando anche delle sanzioni pecuniarie.

La possibilità di far rilevare l’esistenza di un impedimento alle nozze non deve essere confusa con la cosiddetta opposizione al matrimonio, che consiste nella facoltà, riconosciuta da alcuni soggetti, di agire giudizialmente per ottenere la sospensione della celebrazione.

Legittimati all’opposizione solo i genitori degli sposi, il tutore o curatore, il pubblico ministero (al quale devono rivolgersi coloro che sono a conoscenza di un impedimento, ma non rientrano tra i legittimati), il coniuge di colui che vuole contrarre un nuovo matrimonio senza che il vincolo precedente sia venuto meno, l’ex coniuge (in caso di divieto temporaneo di nuove nozze).

L’opposizione deve farsi con ricorso, nel quale s’indicano le ragioni su cui essa si fonda e viene presentato al presidente del tribunale del luogo di richiesta delle pubblicazioni. Questo dispone la comparizione delle parti entro un breve periodo, la comunicazione al pubblico ministero, la notificazione ai nubendi e all’ufficiale dello stato civile. Il presidente del tribunale, se lo ritiene opportuno, può disporre la sospensione della celebrazione fino a quando l’opposizione non è rimossa.

Se l’opposizione risulti infondata possono richiedere la condanna al risarcimento del danno, tranne nel caso in cui ad agire siano stati genitori o il pubblico ministero.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento