Secondo un orientamento diffuso in dottrina e giurisprudenza gli usi aziendali si concretano nella concessione generalizzata, durevole e costante, da parte del datore di lavoro, di trattamenti non previsti da altre fonti. Tali usi, rilevando come usi negoziali (art.1340 c.c.) integrano il contenuto del contratto individuale e non sono modificabili dalla disciplina collettiva successiva ma possono essere modificati solo con il consenso del lavoratore che è il destinatario dell’uso.

La durata del contratto collettivo è stabilita dalle parti. Esso può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato:

  1. Se il contratto collettivo è a tempo indeterminato, il contratto è destinato a produrre effetti fino a quando una delle parti non decida di recedere dal contratto stesso.
  2. Invece se il contratto è a tempo determinato, alla scadenza del termine cessa di produrre effetti, a meno che non sia presente una clausola di ultrattività o una clausola di rinnovo automatico.

B1) La clausola di ultrattività opera alla scadenza del termine originariamente stabilito con l’effetto di trasformare, a partire da quel momento, il contratto collettivo scaduto in un contratto a tempo indeterminato, destinato a produrre effetti fino alla rinegoziazione del contratto stesso.

B2) Laddove sia prevista una clausola di rinnovo automatico, alla scienza del termine il contratto collettivo si rinnova tacitamente per una durata pari a quella originariamente stabilita.

B2.1) Il rinnovo tacito può essere evitato dalla disdetta. Questa può essere intimata da ciascuna delle parti prima della scadenza, al fine di evitare che il contratto si rinnovi automaticamente una volta scaduto. La disdetta, a differenza del recesso, impedisce il rinnovo automatico di un contratto a tempo determinato, e deve essere esercitata prima della scadenza.

B2.2) La disdetta non va confusa con il recesso (art.1337 c.c.), cioè l’atto con il quale, in vigenza di un contratto, una delle parti fa venire meno il rapporto giuridico di cui quel contratto è fonte. Il recesso può essere esercitato solo laddove il contratto collettivo è a tempo indeterminato, essendo altrimenti illecito prima della scadenza del termine.

La successione nel tempo dei contratti collettivi del medesimo livello comporta inevitabilmente la variazione nel tempo dei trattamenti economici e normativi in melius e in pejus corrisposti ai lavoratori. In caso di successione tra contratti collettivi dello stesso livello e le clausole del nuovo contratto si costituiscono completamente a quelle del vecchio sia se sono piĂą favorevoli, sia se sono meno favorevoli.

Non è stata accolta infatti la teoria dell’incorporazione, secondo cui il contratto collettivo successivo non potrebbe modificare la disciplina collettiva precedente, proprio perché il contratto collettivo scaduto risulta ormai incorporato nel contratto individuale.