Il codice civile prevedeva, già nell’originario testo del 1942, una disciplina speciale degli effetti derivanti sui rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui l’azienda venga ceduta da un imprenditore (cedente) ad un altro (cessionario). La disposizione generale dell’articolo 2558 stabilisce che, salva diversa pattuizione, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa ove essi “non abbiano carattere personale”. L’articolo 2112, invece, prevedeva che “se l’alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l’acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall’anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento”.

Dunque, la disposizione speciale mirava a soddisfare l’interesse dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro e dei diritti già maturati. Va subito precisato che, nel recepimento di direttive comunitarie, l’originario testo dell’articolo 2112 è stato più volte modificato ed integrato. In particolare, è stata precisata la nozione di trasferimento di azienda, chiarendo che essa ricomprende anche il trasferimento che ha ad oggetto soltanto un “ramo” o, secondo la terminologia del legislatore, una “parte” dell’azienda. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo del preventivo espletamento di una procedura di informazione e consultazione sindacale e sono state ridefinite le tutele applicabili.

Le modifiche più rilevanti, però, sono quelle direttamente indotte dai mutamenti del contesto economico conseguente alla globalizzazione dei mercati. Da un lato, il legislatore ha dovuto assumere come obiettivo prioritario quello di favorire il salvataggio delle aziende in difficoltà, consentendo a tal fine anche la previsione di deroghe alle tutele individuali dei lavoratori. D’altro lato, la stessa funzione economico sociale dell’articolo 2112 del codice civile ha subito una trasformazione, in conseguenza della necessità delle imprese di rispondere alle esigenze di mercato.

Tali esigenze, infatti, a seconda dei casi, possono determinare scelte di aggregazioni tra diverse aziende e di ampliamento del ciclo produttivo, ma possono determinare anche scelte opposte, quando l’effetto della concorrenza induce a concentrarsi sul cd. core business ridimensionando il complesso aziendale e l’oggetto dell’attività produttiva. In questo secondo caso, la disciplina lavoristica del trasferimento di azienda è divenuta funzionale all’interesse dell’impresa di cedere a terzi parti dell’azienda e dell’attività ritenute non più rilevanti, trasferendo contestualmente anche i lavoratori che vi sono addetti, senza necessità di avere il consenso di questi ultimi.

Peraltro, accade spesso che, nel trasferimento che riguardi una parte soltanto dell’azienda, la parte trasferita è quella economicamente meno competitiva e con minori prospettive di sopravvivenza sul mercato. Ditalché, in numerosi casi, l’applicazione della regola che impone la prosecuzione dei rapporti di lavoro con l’imprenditore cessionario è oggetto di contestazione da parte dei lavoratori, i quali preferirebbero rimanere alle dipendenze dell’imprenditore cedente e lamentano che il trasferimento sia il mezzo usato per eludere la disciplina di legge che regolamenta la fattispecie dei licenziamenti collettivi.

 

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