I nuovi artt. 117 e 120 cost.. Alla stregua dell’arto 117 cost., come mo­dificato dall’art. 3 L. costo 3/2000, la potestà legislativa è esercitata non soltanto dallo stato, ma anche dalle regioni, nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli ordinamenti comunitario e internazio­nale. In caso di violazione ne può derivare la dichiarazione d’incostituzionalità per contrasto, oltre che con lo stesso art. 117 co. 1 cost., con gli artt. 10 e 11 cost., che determinano i rapporti tra le fonti interne e quelle interna­zionali. Inoltre, il mancato rispetto da parte di una regione di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria legittima il governo a sostituirsi agli organi regionali o degli altri enti locali (art. 120 co. 2 cost.).

Competenza esclusiva dello Stato: i rapporti di lavoro, immigrazione e previdenza sociale. La regolamen­tazione fondamentale dei rapporti di lavoro rientra nella legislazione esclusiva dello Stato secondo l’ art. 117 co. 2 cost.. D’altra parte la stessa disposizione attribuisce alla legislazione esclusiva dello stato la de­terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ci­vili e sociali, quali sono i diritti dei lavoratori, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con eventuale esercizio del potere sostitu­tivo del governo previsto dall’art. 120 co. 2 cost. Ne consegue che ogni e­ventuale intervento legislativo regionale è ammissibile soltanto nel rispet­to di quanto stabilito come legislazione minima dallo stato. Tuttavia la le­gislazione dello stato potrebbe demandare a quella regionale eventuali de­roghe peggiorative, compatibili con i livelli essenziali delle prestazioni, purché nei limiti dei principi costituzionali. Nelle materie di legislazione e­sclusiva dello stato rientrano anche l’immigrazione e la previdenza socia­le, che sono quindi escluse da ogni intervento legislativo della regione.

Legislazione concorrente: la sicurezza del lavoro. Tra le materie di le­gislazione concorrente rientra, oltre che la previdenza complementare ed integrativa, quella della “tutela e sicurezza del lavoro”; in tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione, riservata alla legislazione dello stato, dei principi fondamentali (art. 117 co. 3 cost.).

Alla legislazione esclusiva regionale. Nella legislazione esclusiva della regione appartiene ogni materia che non sia riservata alla legislazione del­lo stato, come la formazione professionale che anche nella precedente for­mulazione dell’art. 117 cost. apparteneva alla competenza della regione.

Il contrattò collettivo erga omnes. Un rapporto di competenza con le leggi dello stato e delle regioni si potrebbe porre per quanto riguarda il contratto collettivo previsto dall’art. 39 co. 4 cost., che non è stato attua­to.

I trattati internazionali e norme dell’OlL. Tra le norme internazionali i trattati assumo­no rilevanza soltanto se resi esecutivi con atto di ratifica del Capo dello Stato (art. 87 cost.), previa autorizzazione delle camere nei casi richiesti dall’ art. 80 cost.. Poiché non sono trattati ma atti dell’assemblea dell’OIL, le convenzioni, anche se strutturate in articoli, devono essere rese esecutive con leggi dello stato. Le raccomandazioni, pur dovendo es­sere rese esecutive con legge dello stato, consentono al legislatore una maggiore discrezionalità nella scelta della modalità di attuazione.

Le norme europee primarie e secondarie. Per quanto riguarda le norme europee, ad esse abbiamo già fatto riferimento nell’individuazione dei principi genera­li determinati dalle norme primarie, quali il Trattato istitutivo di Roma del 1957, l’Atto unico europeo del 1986, il trattato di Maastricht del 1992, il trattato di Amsterdam del 1997, che ha dato ‘luogo ad una nuova regola­mentazione del Trattato istitutivo.

La normativa secondaria è quella emanata con i regolamenti, dalla commissione o dal consiglio dei ministri, con immediata efficacia esecutiva e con le direttive che non sono immediatamente esecutive, di com­petenza del consiglio, con votazione a maggioranza nelle materie specifi­cate; per l’efficacia delle direttive occorre una legge di attuazione o anche un contratto collettivo interno agli stati, purché con efficacia generale. In caso di mancata o tardiva attuazione è ammessa l’azione risarcitoria nei confronti dello stato inadempiente, anche presso la Corte di giustizia, oltre che presso gli organi di giurisdizione interna.

Competenza della Corte europea. Nel caso di contrasto delle norme europee con i principi dell’Unione europea e con quelli costituzionali co­muni agli Stati membri è competente la Corte europea di giustizia, cui può anche chiedersi, in via incidentale, l’interpretazione delle norme eu­ropee d’incerto significato.

La prevalenza dei regolamenti sulle norme interne. Nel caso di contrasto di leggi con le norme europee immediatamente efficaci, come i regola­menti, prevalgono le norme europee con la possibilità dei giudici di meri­to di disapplicare le leggi, senza necessità del ricorso alla corte costituzio­nale.

La limitata prevalenza delle direttive. Si ritiene, da parte della Corte di giustizia, che, scaduto il termine di attuazione, anche le direttive possano essere applicate direttamente, con prevalenza sulle norme interne, purché siano strutturate in articoli che ne consentano l’immediata efficacia; tutta­via, l’applicazione è ammissibile soltanto nei rapporti dei cittadini con lo stato o qualsiasi pubblica amministrazione e non anche nei rapporti tra i privati (nei rapporti verticali non anche in quelli orizzontali).

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