L’articolo 2087 del codice civile continua a rivestire un ruolo centrale nel sistema della sicurezza, poiché esso impegna il datore di lavoro non solo a rispettare le specifiche norme di prevenzione ed igiene previste dalla legge, ma anche ad adottare ogni altra misura risulti necessaria a proteggere il lavoratore, nella sua integrità psicofisica e nella sua personalità morale. Ne deriva che il datore di lavoro è responsabile anche della vigilanza sull’applicazione delle misure di tutela, così come della scelta circa l’idoneità dei propri dipendenti a svolgere, in condizioni di sicurezza, le mansioni ricoperte, nonché della loro informazione sui rischi e le cautele da adottare, e, infine, della loro adeguata formazione.

La valutazione della conformità del comportamento del datore di lavoro all’obbligo generale di sicurezza è operata dalla giurisprudenza in modo rigoroso, poiché non è consentito al datore di lavoro invocare, a propria giustificazione, né le condizioni organizzative o economiche, né l’errore o la mancata conoscenza circa l’individuazione delle misure di sicurezza. Secondo un orientamento, anzi, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all’obbligo di sicurezza in base al criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”. Tuttavia, si deve tenere conto, così come ha fatto la giurisprudenza costituzionale, che dalla violazione dell’obbligo di sicurezza deriva non soltanto una responsabilità contrattuale per l’eventuale lesione dell’integrità fisica e morale del lavoratore, ma può anche derivare una responsabilità penale.

E poiché questa ultima presuppone la “necessaria determinazione” dei presupposti nella quale opera, si deve ritenere che l’articolo 2087 del Codice Civile è costituzionalmente legittimo soltanto se interpretato nel senso che le “misure” alle quali fa riferimento sono quelle “che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti”.

Il decreto legislativo 81 del 2008 procedimentalizza l’obbligo di sicurezza mediante la previsione di una serie di adempimenti volti a prevenire i danni alla salute dei lavoratori. All’attuazione di tali adempimenti sono chiamati a partecipare non solo il datore di lavoro, ma anche una pluralità di altri soggetti. Il datore di lavoro resta il principale obbligato. Egli può delegare le sue funzioni soltanto nel rispetto di limiti e condizioni determinati dalla legge: la delega deve risultare da atto scritto, così come per iscritto deve risultare l’accettazione da parte del delegato; il delegato, inoltre, deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, ed essere dotato dei poteri e dell’autonomia di spesa necessari per lo svolgimento delle funzioni delegate.

Cooperano, poi, all’obiettivo della sicurezza: il “servizio di prevenzione e protezione”, che il datore di lavoro deve organizzare, nominando addetti e responsabile; il medico competente, per le funzioni di sorveglianza sanitaria, anche esso nominato dal datore di lavoro; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che è eletto o designato dai lavoratori stessi. Specifichi obblighi sono previsti anche per i dirigenti e i preposti, nonché per i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro, per i fabbricanti e fornitori di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti, per gli installatori e manutentori di impianti, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici. Gli stessi lavoratori, pur essendo i soggetti titolari del diritto alla sicurezza, hanno il dovere di contribuire alla sua realizzazione.

Anche su di essi, quindi, gravano specifici obblighi, quale quello di osservare le direttive impartite in materia dal datore di lavoro e di utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione. La violazione di tali obblighi è sanzionabile disciplinarmente e, in determinate ipotesi, anche penalmente. L’adempimento di importanza fondamentale nel sistema della legge è la valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tale adempimento è funzionale alla predisposizione di un documento nel quale devono essere contenuti: la relazione sulla valutazione effettuata; le misure di prevenzione e di protezione già attuate; il programma e le procedure di attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, nonché i soggetti che vi devono provvedere; le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono particolare capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento. Tale documento, detto di “valutazione dei rischi”, deve essere predisposto dal datore di lavoro, con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

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