L’assunzione di lavoratori non iscritti nelle liste di collocamento o la mancata comunicazione dei rapporti comunque co­stituiti ai centri per l’impiego, danno luogo ad un’ipotesi speciale di an­nullabilità del contratto che può essere fatta valere soltanto dal p.m., entro un anno dalla data dell’assunzione (art. 2098 cc.); non ri­sulta che tale azione sia stata mai proposta anche quando i limiti del collo­camento erano molto più intensi.

Le altre ipotesi di annullabilità del contratto di lavoro sono quelle ge­nerali previste dal codice civile, e cioè l’errore, la violenza ed il dolo.

Scarsa rilevanza dell’errore. È difficile che l’errore, essenziale e rico­noscibile (art. 1427 ss.cc.), sia ravvisabile nella stipulazione del contratto di lavoro, considerando che la volontà delle parti, come anche la natura e l’oggetto del contratto e la qualità dei contraenti, si desumono dalle mo­dalità di svolgimento della prestazione.

Il dolo e la violenza nei confronti del datore. Si potrebbe verificare il dolo del prestatore che con rag­giri, come la seduzione o altri comportamenti analoghi, induca il datore non soltanto all’assunzione, ma anche ad un trattamento economico e normativo più favorevole di quello previsto dal contratto collettivo. La violenza, anche se esercitata da un terzo, consistente nella minaccia di un male ingiusto all’altro contraente, o al coniuge, di­scendente o ascendente dello stesso, potrebbe aversi soltanto nei confron­ti del datore, essendo scarsamente plausibile che venga esercitata nei con­fronti del prestatore.

Sostituzione automatica. Tra le ipotesi di nullità assume scarsa rilevan­za quella del contrasto con norme imperative (art. 1418 cc.), in quanto l’imperatività consiste, nella maggioranza dei casi, nell’inderogabilità in peius delle norme sia legislative che collettive; il contrasto del contratto individuale con tali norme dà luogo alla sostituzione automatica, attraver­so il meccanismo degli artt. 1339 e 1419 co. 2 cc., che si ritiene applicabile anche alle ipotesi di deroga peggiorativa da parte del contratto individuale al contratto collettivo.

Scarsa rilevanza assume la man­canza di uno degli elementi essenziali, quali l’accordo, la causa, l’oggetto, la forma; ed infatti, a parte la forma che non è richiesta ad substantiam, l’esistenza di tali elementi essenziali del con­tratto si desume dal comportamento concludente consistente nelle moda­lità di svolgimento della prestazione.

Potrebbe assumere rilevanza l’illi­ceità dell’oggetto o della causa. La prima si ha quando la prestazione lavo­rativa sia in contrasto con norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume; la seconda si ha, essendo una causa tipica, quando le finalità per le quali il datore utilizza le energie lavorative siano illecite.

 

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