L’assunzione di lavoratori non iscritti nelle liste di collocamento o la mancata comunicazione dei rapporti comunque costituiti ai centri per l’impiego, danno luogo ad un’ipotesi speciale di annullabilità del contratto che può essere fatta valere soltanto dal p.m., entro un anno dalla data dell’assunzione (art. 2098 cc.); non risulta che tale azione sia stata mai proposta anche quando i limiti del collocamento erano molto più intensi.
Le altre ipotesi di annullabilità del contratto di lavoro sono quelle generali previste dal codice civile, e cioè l’errore, la violenza ed il dolo.
Scarsa rilevanza dell’errore. È difficile che l’errore, essenziale e riconoscibile (art. 1427 ss.cc.), sia ravvisabile nella stipulazione del contratto di lavoro, considerando che la volontà delle parti, come anche la natura e l’oggetto del contratto e la qualità dei contraenti, si desumono dalle modalità di svolgimento della prestazione.
Il dolo e la violenza nei confronti del datore. Si potrebbe verificare il dolo del prestatore che con raggiri, come la seduzione o altri comportamenti analoghi, induca il datore non soltanto all’assunzione, ma anche ad un trattamento economico e normativo più favorevole di quello previsto dal contratto collettivo. La violenza, anche se esercitata da un terzo, consistente nella minaccia di un male ingiusto all’altro contraente, o al coniuge, discendente o ascendente dello stesso, potrebbe aversi soltanto nei confronti del datore, essendo scarsamente plausibile che venga esercitata nei confronti del prestatore.
Sostituzione automatica. Tra le ipotesi di nullità assume scarsa rilevanza quella del contrasto con norme imperative (art. 1418 cc.), in quanto l’imperatività consiste, nella maggioranza dei casi, nell’inderogabilità in peius delle norme sia legislative che collettive; il contrasto del contratto individuale con tali norme dà luogo alla sostituzione automatica, attraverso il meccanismo degli artt. 1339 e 1419 co. 2 cc., che si ritiene applicabile anche alle ipotesi di deroga peggiorativa da parte del contratto individuale al contratto collettivo.
Scarsa rilevanza assume la mancanza di uno degli elementi essenziali, quali l’accordo, la causa, l’oggetto, la forma; ed infatti, a parte la forma che non è richiesta ad substantiam, l’esistenza di tali elementi essenziali del contratto si desume dal comportamento concludente consistente nelle modalità di svolgimento della prestazione.
Potrebbe assumere rilevanza l’illiceità dell’oggetto o della causa. La prima si ha quando la prestazione lavorativa sia in contrasto con norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume; la seconda si ha, essendo una causa tipica, quando le finalità per le quali il datore utilizza le energie lavorative siano illecite.