Il D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 aveva definito la nozione di lavori socialmente utili come “attività che hanno ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva”. La legge aveva stabilito il principio secondo cui l’impiego nei lavori socialmente utili non determinava l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comportava la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.

L’esperienza concreta non ha soddisfatto le aspettative originarie: si sono manifestate forme di conflitto tendenti ad ottenere assunzioni in massa dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il legislatore è intervenuto nel quadro della riforma del mercato del lavoro introdotta con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 con il quale sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali le funzioni e i compiti relativi a questa complessa materia. L’art. 45 della L. 17 maggio 1999, n. 144 ha conferito al Governo una delega ad apportare, entro il 28 febbraio 2000, le necessarie modifiche alla predetta normativa.

La delega è stata attuata con il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 il quale ha dettato una graduale abolizione dell’istituto: è stata soppressa buona parte delle tipologie di lavori socialmente utili previste dal D.Lgs. n. 468 ed è stata congelata la posizione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili.

 

La promozione delle cooperative di produzione e lavoro a fini di promozione e tutela dell’occupazione. L’inserimento e d il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro

Diversa è la prospettiva nella quale si inseriscono le disposizioni sulle cooperative contenute nella L. 27 febbraio 1985, n. 49 la quale mira alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso il sostegno della mutualità imprenditoriale tra i lavoratori. In generale la legge vuole sostenere lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa. L’obiettivo è quello di attenuare le conseguenze negative della crisi occupazionale, promuovendo le predette cooperative ove siano costituite dai lavoratori provenienti da azienda in crisi privilegiandole nei finanziamenti.

Il problema del reinserimento dei lavoratori allontanati dal mondo produttivo o comunque da lungo tempo disoccupati, è stato oggetto anche di alcuni interventi legislativi diretti a promuovere l’occupazione mediante vere e proprie riserve di posti.

Accanto a queste previsioni, devono aggiungersi quelle rivolte a stimolare la domanda di lavoro delle imprese attraverso incentivi economici all’assunzione di lavoratori disoccupati.

Tali incentivi possono consistere nella riduzione della quota di contribuzione di previdenza e assistenza a carico del datore di lavoro ovvero in erogazioni una tantum (crediti d’imposta o contributivi).

In questa prospettiva il D.Lgs. 276 ha introdotto ulteriori forme di sostegno all’occupazione di soggetti deboli del mercato del lavoro, come per esempio la possibilità per le agenzie di somministrazione di prevedere piani individuali d’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati.

 

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