La legge prevede due tipi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, dettando alcune regole comuni. Destinatari di entrambi i trattamenti sono i lavoratori subordinati che hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro effettivo presso l’unità produttiva in cui è richiesto il trattamento. Sono compresi, salvo alcune eccezioni, gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono, invece, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. L’importo del trattamento di integrazione salariale è pari, entro determinati limiti massimi mensili, all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate.

I trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, anche cumulati tra di loro e salvo alcune eccezioni, non possono superare, per ciascuna unità produttiva, un periodo massimo di 24 mesi in un quinquennio cd. mobile, ossia decorrente dalla data in cui la prestazione è erogata. I periodi in cui il trattamento è corrisposto sono considerati utili ai fini del diritto a pensione e della determinazione del suo ammontare, tramite l’accredito di contribuzione figurativa. I trattamenti di integrazione salariale sono erogati dall’INPS ma anticipati dal datore di lavoro, salvi i casi in cui l’impresa è in serie e documentate difficoltà finanziarie.

L’INPS provvede poi a rimborsare il datore di lavoro o a conguagliare l’importo anticipato con i contribuiti da esso dovuti. Tali trattamenti sono finanziati con contributi posti a carico delle imprese (e in minima parte anche a carico dei lavoratori) distinti a seconda che si tratti di integrazioni ordinarie o straordinarie. Inoltre, comune ad entrambe è la previsione di un ulteriore contributo addizionale, progressivamente più elevato in relazione alla durata del trattamento, a carico soltanto delle imprese che abbiano presentato domanda di integrazione salariale.

I lavoratori percettori di trattamenti di integrazione salariale per i quali la riduzione di lavoro sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti a meccanismi cd. di condizionalità. Anche tali lavoratori, quindi, devono sottoscrivere con il centro per l’impiego un patto di servizio personalizzato al fine di mantenere o sviluppare le proprie competenze in vista della conclusione del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi di violazione delle prescrizioni contenute in tale patto, sono previste sanzioni economiche e, nei casi più gravi, la decadenza dalla prestazione.

Durante il periodo di integrazione salariale, il lavoratore non ha diritto al relativo trattamento se svolge attività di lavoro autonomo o subordinato per le giornate di lavoro effettuate. A pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, il lavoratore ha l’onere di comunicare preventivamente all’INPS lo svolgimento di tale attività.

 

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