Parti del contratto di lavoro sono il datore di lavoro e il lavoratore. Per quanto attiene alla persona del lavoratore, è da ricordare che si deve trattare di persona fisica e che l’obbligazione di lavorare è personale ed infungibile, cosicché il lavoratore non può farsi sostituire se non con il consenso del datore di lavoro. Disposizioni speciali regolano sia la capacità giuridica di lavorare, sia la capacità di agire, ossia di stipulare il contratto di lavoro ed esercitare i relativi diritti.

In particolare, a tutela dei minori, ed in adempimento di una precisa prescrizione costituzionale, la legge fissa l’età minima di ammissione al lavoro, la quale “comunque non può essere inferiore ai quindici anni compiuti”, e coincide con il “momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria”; di conseguenza, per effetto dell’obbligo di istruzione impartito per almeno 10 anni, l’età minima è oggi di 16 anni.

Soltanto per talune attività, aventi carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, l’impiego del minore che non abbia raggiunto l’età minima può essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro, ove vi sia l’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale e non esista il pericolo di pregiudizio per il minore. Distinta dalla capacità giuridica di lavorare, è la capacità di agire.

L’articolo 2 del Codice civile fissa nella maggiore età l’acquisto della generale capacità di azione, ma fa salve le leggi “che stabiliscono una età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro” e, in tal caso, abilita il minore “all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”. L’interpretazione che appare preferibile è quella di ritenere che il compimento dell’età necessaria consenta una limitata capacità di azione, nel senso che abiliti il minore ad agire (anche in via giudiziale) per la tutela dei diritti derivanti dal contratto di lavoro, ma non a stipulare il contratto di lavoro.

Quest’ultimo, quindi, per i minori di 18 anni, non emancipati, dovrebbe essere stipulato dal rappresentante legale (genitore o tutore), salvo ulteriori disposizioni speciali riguardanti particolari categorie di lavoratori. Per quanto attiene al datore di lavoro, esso può essere sia una persona fisica, che una persona giuridica o altro ente dotato di soggettività giuridica. Nella sistematica del Codice civile, inoltre, la disciplina generale del lavoro subordinato dettata nel titolo II del libro V riguarda la collaborazione “nell’impresa”.

Per i rapporti di lavoro subordinato “che non sono inerenti all’esercizio di una impresa”, l’articolo 2239 del Codice civile stabilisce che quella disciplina trova applicazione nella misura in cui sia compatibile “con la specialità del rapporto”. Tipico rapporto di lavoro speciale è il lavoro domestico.

Altre discipline speciali, peraltro, sono state dettate, nel tempo, anche con riferimento a rapporti di lavoro caratterizzati da ulteriori peculiarità della prestazione di lavoro (come nel caso del lavoro a domicilio o del lavoro sportivo) o dal coinvolgimento di interessi pubblici (come nel caso del rapporto di lavoro nautico o degli autoferrotranvieri). Ancora oggi, è ampiamente differenziata la disciplina che regola il rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A.

 

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