Altri rapporti sono speciali oltre che per la disciplina applicabile per il fatto che si discostano dalla fattispecie tipica determinata dall’ art. 2094 cc., in quanto l’elemento di qualificazione non consiste nell’assoggettamento o nell’assoggettabilità al potere direttivo del datore.

Il lavoro a domicilio. Un primo rapporto è quello del lavoro a domicilio regolamentato dalla L. 877/1973, che anzitutto pone in rilievo il ca­rattere topografico del lavoro a domicilio, consistente nel fatto di svolger­si in locali non di appartenenza del datore, spesso coincidenti con la stes­sa abitazione del prestatore. Se i locali fossero del datore, avremmo lavoro interno, non esterno o a domicilio, pure nel caso in cui il lavoratore paghi un canone per l’uso del locale.

La seconda carat­teristica del lavoro a domicilio consiste nel fatto che il lavorante può avva­lersi di strumenti di lavoro di propria appar­tenenza e della collaborazione, sia pure accessoria, dei propri familiari con la possibilità di una piccola organizzazione, anche se non pre­valente sul lavoro, che consentirebbe di qualificare senz’altro il rapporto di lavoro a domicilio come lavoro parasubordinato se non esistesse l’ap­posita legge secondo la quale il rapporto è di lavoro subordinato, ancor­ché speciale (L. 877/1973).

Obbligazione di risultato e retribuzione a cottimo. Il lavorante a domicilio si obbliga al compi­mento di un risultato; anche questa responsabilità del compi­mento di un’opera, pur non essendo determinante ai fini della qualifica­zione, avvicina il lavoro a domicilio al lavoro parasubordinato.

In base a queste caratteristiche si spiega an­che che l’unica forma di retribuzione prevista per il lavorante a domicilio è quella del cottimo pieno e del cottimo individuale.

La deroga all’art. 2094 cc.. Le particolarità esaminate fanno compren­dere le ragioni della deroga all’art. 2094 cc, consistente nel fatto che il la­voro non viene svolto in applicazione degli ordini impartiti dal datore, se­condo la regola della subordinazione forte sancita dall’art. 2094 cc., ma con l’obbligo, espressione di una subordinazione debole, di osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione e le caratteristi­che e i requisiti del lavoro da svolgere nell’esecuzione dell’attività del­l’imprenditore committente .

Lo speciale criterio di distinzione. Ne deriva che il criterio di distin­zione tra lavoro a domicilio subordinato e lavoro a domicilio autonomo non consiste nell’assoggettabilità al del datore, che comunque manca, ma nel fatto che il lavoratore auto­nomo lavora per il mercato, mentre il lavoratore a domicilio su­bordinato lavora per un committente determinato.

I requisiti secondo l’applicazione giurisprudenziale. Secondo la giuri­sprudenza in tema di lavoro a domicilio per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di que­sto, essendo invece necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indica­ti dall’art.1 L n. 877 del 1973, come modificato dall’art. 2 L n. 858 del 1980, e cioè: a)che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b)che il lavoro sia eseguito dal lavora­tore personalmente, o anche con l’aiuto accessorio di membri della sua fa­miglia conviventi a carico, ma con esclusione di mano d’opera salariata o di apprendisti; c)che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive del­l’imprenditore circa il lavoro da svolgere per l’attività del committente.

Nel quadro di tale speciale disciplina legi­slativa il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produt­tivo in cui l’oggetto della prestazione lavorativa assume rilievo non co­me risultato ma come energie lavorative organizzate a so­stituzione del lavoro eseguito all’interno dell’ azienda.

La non necessaria iscrizione del committente ai fini della validità. Per la richiesta di lavoro subordinato a domicilio occorrerebbe l’iscrizione del committente presso un apposito elenco; la mancata iscrizione non com­porta, tuttavia, l’invalidità del contratto, che può essere stipulato anche da un committente non imprenditore.

Le preclusioni e le sospensioni. Non è consentito il lavo­ro a domicilio quando richieda l’impiego di macchinari pericolo­si o di materiale nocivo. È altresì precluso affidare lavoro a domicilio tra­sferendo macchinari che erano stati di appartenenza del datore; nel caso di violazione ne deriva la rilevanza del rapporto come di lavoro subordinato interno. Inoltre, la legittimazione a stipulare contratti di lavoro a domici­lio è sospesa per un anno per le imprese che abbiano dato luogo a sospen­sioni dal lavoro o a licenziamenti per programmi di ristrutturazione, rior­ganizzazione e riconversione (art. 2 L. 877/1973).

Il telelavoro. Collegato con il lavoro a domicilio è il telelavoro, consistente nell’uso nella propria abitazione del computer, eventualmente collegato con il terminale dell’azienda; nel qual caso è anche possibile il controllo del lavoratore a distanza, con conseguente avvicinamento al lavoro interno.

 

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