Altri rapporti sono speciali oltre che per la disciplina applicabile per il fatto che si discostano dalla fattispecie tipica determinata dall’ art. 2094 cc., in quanto l’elemento di qualificazione non consiste nell’assoggettamento o nell’assoggettabilità al potere direttivo del datore.
Il lavoro a domicilio. Un primo rapporto è quello del lavoro a domicilio regolamentato dalla L. 877/1973, che anzitutto pone in rilievo il carattere topografico del lavoro a domicilio, consistente nel fatto di svolgersi in locali non di appartenenza del datore, spesso coincidenti con la stessa abitazione del prestatore. Se i locali fossero del datore, avremmo lavoro interno, non esterno o a domicilio, pure nel caso in cui il lavoratore paghi un canone per l’uso del locale.
La seconda caratteristica del lavoro a domicilio consiste nel fatto che il lavorante può avvalersi di strumenti di lavoro di propria appartenenza e della collaborazione, sia pure accessoria, dei propri familiari con la possibilità di una piccola organizzazione, anche se non prevalente sul lavoro, che consentirebbe di qualificare senz’altro il rapporto di lavoro a domicilio come lavoro parasubordinato se non esistesse l’apposita legge secondo la quale il rapporto è di lavoro subordinato, ancorché speciale (L. 877/1973).
Obbligazione di risultato e retribuzione a cottimo. Il lavorante a domicilio si obbliga al compimento di un risultato; anche questa responsabilità del compimento di un’opera, pur non essendo determinante ai fini della qualificazione, avvicina il lavoro a domicilio al lavoro parasubordinato.
In base a queste caratteristiche si spiega anche che l’unica forma di retribuzione prevista per il lavorante a domicilio è quella del cottimo pieno e del cottimo individuale.
La deroga all’art. 2094 cc.. Le particolarità esaminate fanno comprendere le ragioni della deroga all’art. 2094 cc, consistente nel fatto che il lavoro non viene svolto in applicazione degli ordini impartiti dal datore, secondo la regola della subordinazione forte sancita dall’art. 2094 cc., ma con l’obbligo, espressione di una subordinazione debole, di osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione e le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell’esecuzione dell’attività dell’imprenditore committente .
Lo speciale criterio di distinzione. Ne deriva che il criterio di distinzione tra lavoro a domicilio subordinato e lavoro a domicilio autonomo non consiste nell’assoggettabilità al del datore, che comunque manca, ma nel fatto che il lavoratore autonomo lavora per il mercato, mentre il lavoratore a domicilio subordinato lavora per un committente determinato.
I requisiti secondo l’applicazione giurisprudenziale. Secondo la giurisprudenza in tema di lavoro a domicilio per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di questo, essendo invece necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall’art.1 L n. 877 del 1973, come modificato dall’art. 2 L n. 858 del 1980, e cioè: a)che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b)che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi a carico, ma con esclusione di mano d’opera salariata o di apprendisti; c)che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa il lavoro da svolgere per l’attività del committente.
Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo in cui l’oggetto della prestazione lavorativa assume rilievo non come risultato ma come energie lavorative organizzate a sostituzione del lavoro eseguito all’interno dell’ azienda.
La non necessaria iscrizione del committente ai fini della validità. Per la richiesta di lavoro subordinato a domicilio occorrerebbe l’iscrizione del committente presso un apposito elenco; la mancata iscrizione non comporta, tuttavia, l’invalidità del contratto, che può essere stipulato anche da un committente non imprenditore.
Le preclusioni e le sospensioni. Non è consentito il lavoro a domicilio quando richieda l’impiego di macchinari pericolosi o di materiale nocivo. È altresì precluso affidare lavoro a domicilio trasferendo macchinari che erano stati di appartenenza del datore; nel caso di violazione ne deriva la rilevanza del rapporto come di lavoro subordinato interno. Inoltre, la legittimazione a stipulare contratti di lavoro a domicilio è sospesa per un anno per le imprese che abbiano dato luogo a sospensioni dal lavoro o a licenziamenti per programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione (art. 2 L. 877/1973).
Il telelavoro. Collegato con il lavoro a domicilio è il telelavoro, consistente nell’uso nella propria abitazione del computer, eventualmente collegato con il terminale dell’azienda; nel qual caso è anche possibile il controllo del lavoratore a distanza, con conseguente avvicinamento al lavoro interno.