Cenni generali

Occorre ora passare a considerare la natura e la tipologia dei rapporti che si caratterizzano come speciali di funzione della posizione del datore e/o del prestatore di lavoro.

Va osservato che non ogni diversità normativa caratterizza un rapporto di lavoro come speciale, ma di tale rapporto si parlerà là dove la diversità normativa va ad incidere sugli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, indicati dall’art. 2094 c.c., in modo tale da caratterizzarne la causa e l’oggetto e da delimitarne il campo di applicazione.

Il criterio della specialità importa che la disciplina del rapporto speciale è autonoma rispetto a quella del rapporto comune, anche se la disciplina generale interviene in via sussidiaria.

 

L’art. 1, co. 1°, L. n. 877 del 1973, stabilisce che “è lavoratore a domicilio chiunque esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.

Con questa definizione il legislatore ha inteso fissare la differenza esistente fra i lavoratori subordinati a domicilio e gli altri lavoratori subordinati, da un lato, e i lavoratori autonomi, dall’altro. Dall’art. 1, co. 2°, L. n. 877 si afferma che la subordinazione “…in deroga a quanto stabilito dall’art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore…”.

Con questa formulazione il legislatore ha inteso configurare la subordinazione tipica del lavoratore a domicilio come una specifica ipotesi di subordinazione tecnico – funzionale, precisando che è sufficiente che il prestatore sia vincolato alle direttive dell’imprenditore, pur senza trovarsi alle sue dirette dipendenze.

Si deve sottolineare che affinché si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 1, il committente deve essere un imprenditore: diversamente sarà lavoro autonomo. Per contro deve considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chi esegua prestazioni in locali di pertinenza dell’imprenditore.

Si deve osservare che anche nel lavoro a domicilio si riscontra il fenomeno del decentramento o collocazione all’esterno dell’impresa di parti o fasi dell’attività produttiva di beni o servizi. Al decentramento produttivo va ricondotto anche il fenomeno del lavoro a distanza (cosiddetto telelavoro) caratterizzato dalla collocazione logistica del prestatore di lavoro all’esterno dell’impresa. La prestazione del lavoratore a distanza potrà essere ricondotta ad un contratto di lavoro subordinato, autonomo o anche parasubordinato.

Al decentramento produttivo va ricondotto anche il fenomeno del lavoro a distanza (cosiddetto telelavoro) caratterizzato dalla collocazione logistica del prestatore di lavoro all’esterno dell’impresa. La prestazione del lavoratore a distanza potrà essere ricondotta ad un contratto di lavoro subordinato, autonomo o anche parasubordinato.

 

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