Lavoro autonomo: definizione. Il lavoro autonomo trova il suo fondamento nell’ art. 2222 cc., secondo cui si ha contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere ver­so un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Distinzioni ed elementi in comune con l’appalto. L’obbligazione del lavoratore autonomo è simile a quella dell’appaltatore, che assume l’ob­bligo del compimento di un’ opera o di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e, con gestione a proprio rischio (art. 1655 cc.). In entrambi i casi abbiamo un’obbligazione di un’attività e di risultato, che consiste nell’opera o nel servizio.

La differenza consiste nel fatto che l’appaltatore, che è un imprendito­re ai sensi dell’art. 2082 cc., compie l’opera o il sevizio con un’organizza­zione prevalente sul lavoro personale; il lavoratore autonomo, viceversa, svolge la sua attività con la prevalenza del lavoro personale sull’organiz­zazione, configurandosi eventualmente come piccolo imprenditore.

Carattere non necessariamente personale. Il lavoratore autonomo si può servire, ma non necessariamente, di un’organizzazione non prevalen­te; potrebbe, tuttavia, svolgere la sua attività anche con lavoro esclusivamente personale.

L’istantaneità della prestazione. In questo caso l’elemento sicuro di differenziazione consiste nell’istantaneità della prestazione del lavoratore autonomo rispetto alla continuità della prestazione del lavoro subordina­to.

Istantaneità ed organizzazione: elementi di differenziazione. Poiché l’istantaneità della prestazione, ed eventualmente il ricorso ad un’organiz­zazione, pur se non prevalente, valgono a differenziare il lavoro autono­mo da quello subordinato, assume di fatto minore rilevanza l’elemento fondamentale della distinzione, che consiste nello svolgimento della pre­stazione senza vincolo di subordinazione, con autodirezione del lavoro necessario per il compimento dell’opera o del servizio.

Il lavoro autonomo estraneo al diritto del lavoro. Il contratto d’opera, come contratto a prestazione istantanea, non rientra nel campo di applica­zione del diritto del lavoro; la giurisdizione appartiene al giudice civile ed al prestatore d’opera non si applicano le disposizioni previste a favore del lavoratore subordinato, salva la tutela pensionistica estesa ad alcune speci­fiche categorie di piccoli imprenditori oltre che ai liberi professionisti.

 

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