Non tutte le imprese rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie. Esse, infatti, si applicano essenzialmente alle imprese del settore industriale, a prescindere dal numero di lavoratori occupati. Regole particolari, inoltre, vigono per le imprese del settore agricolo. Le integrazioni salariali ordinarie sono concesse per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva conseguenti a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti o a situazioni temporanee di mercato.

La legge prevede l’obbligo del datore di lavoro che intende proporre domanda di integrazione salariale ordinaria di dare corso preventivamente ad una procedura di informazione e consultazione sindacale. Tale procedura deve concludersi entro 25 giorni, ridotti a 10 se l’impresa occupa fino a 50 dipendenti. Per il sorgere del diritto alle prestazioni l’impresa deve presentare apposita domanda all’INPS in via telematica entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione del lavoro. In tale domanda, oltre a comunicare di aver eseguito la procedura sindacale, deve indicare la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Le integrazioni salariali ordinarie sono poi concesse dall’INPS sulla base di criteri definiti da un decreto del Ministero del lavoro. Se la domanda è rigettata, l’impresa può fare ricorso entro 30 giorni al Comitato amministratori della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti istituito presso l’INPS. I trattamenti ordinari sono corrisposti per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile per ulteriori trimestri fino al limite massimo complessivo di 52 settimane.

Raggiunto tale limite massimo, l’impresa deve attendere almeno 52 settimane per proporre una nuova domanda di integrazione salariale ordinaria con riferimento alla stessa unità produttiva. Se, invece, l’integrazione è corrisposta per più periodi non continuativi, essa non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. In ogni caso, le ore di integrazione salariale ordinaria concesse non possono superare il limite massimo di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile da tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione della domanda.

Le integrazioni salariali straordinarie hanno un campo di applicazione piĂą limitato rispetto a quelle ordinarie. Le limitazioni, infatti, riguardano non soltanto i settori produttivi delle imprese, ma anche il numero dei loro dipendenti. Possono beneficiarne, anzitutto, le imprese industriali che, nel semestre precedente la data di presentazione della relativa domanda, abbiano occupato mediamente piĂą di 15 dipendenti, inclusi dirigenti e apprendisti.

Inoltre, il trattamento straordinario si applica anche alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti e alle imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale a prescindere dal numero dei dipendenti. L’integrazione salariale straordinaria può essere concessa per le sospensioni o riduzioni di lavoro determinate da processi di riorganizzazione aziendale o da crisi aziendali, purché esse non abbiano dato luogo alla cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un suo ramo. Inoltre, l’intervento straordinario può essere richiesto nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia determinata da un contratto di solidarietà sottoscritto dall’impresa al fine di evitare, in tutto o in parte, licenziamenti collettivi.

Come per il trattamento ordinario, anche per quello straordinario l’impresa prima di presentare la relativa domanda deve avviare la procedura di informazione e consultazione sindacale (salvo il caso in cui la causale dell’intervento sia un contratto di solidarietà già stipulato con il sindacato). La disciplina di tale procedura è, però, più complessa, specie nella fase di esame congiunto della situazione aziendale, alla quale partecipano anche i rappresentanti della regione o del Ministero del lavoro (a seconda che l’intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate nella stessa regione o in più regioni).

Oggetto dell’esame congiunto è il programma di riorganizzazione o di risanamento che l’impresa intende attuare, le misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale ed i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. A quest’ultimo riguardo, ove la struttura organizzativa dell’impresa lo consenta, devono essere concordati meccanismi di rotazione tra i lavoratori per distribuire il sacrificio della sospensione della prestazione di lavoro tra tutto il personale. La fase della consultazione deve concludersi entro 25 giorni (ridotti a 10 se l’impresa occupa fino a 50 dipendenti) dalla richiesta delle parti di esame congiunto.

Diversamente dalle integrazioni ordinarie, la domanda per quelle straordinarie, contenente l’elenco dei nominativi dei lavoratori sospesi o il cui orario di lavoro è stato ridotto, va presentata contestualmente al Ministero del lavoro e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura sindacale. Il trattamento straordinario è poi concesso con decreto del Ministero del lavoro entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio spetta il compito di controllo e verifica sullo svolgimento del programma presentato dall’impresa.

Il trattamento di integrazione salariale straordinario è alternativo a quello ordinario nel senso che esso non può essere richiesto se per la stessa unità produttiva è già stato richiesto il trattamento ordinario per gli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti. Infine, la durata della prestazione è diversa a seconda della causale dell’intervento. Nel caso di ristrutturazione aziendale e di contratto di solidarietà, il trattamento straordinario non può superare i 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Nel caso di crisi aziendale, invece, la durata massima, sempre con riferimento a ciascuna unità produttiva, è di 12 mesi, anche continuativi. In ogni caso, nelle ipotesi di ristrutturazione aziendale e di crisi aziendale, le sospensioni o riduzioni concesse non possono riguardare più dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nel periodo di tempo in relazione al quale il programma è autorizzato.

 

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