Le operazioni straordinarie d’impresa sono quelle che sono estranee al normale svolgimento dell’attività produttiva. Possono suddividersi tre tipologie di operazioni straordinarie:

  • Quelle aventi ad oggetto la complessiva azienda; essa può essere trasferita,come bene unitario, da un imprenditore ad un altro a titolo oneroso o a titolo gratuito;
  • Quelle operazioni di cd. riorganizzazione societaria; ossia le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società preesistenti;
  • Quelle operazioni che si hanno quando l’impresa cessa lo svolgimento della sua normale attività produttiva, e si procede soltanto alla liquidazione (volontaria o concorsuale) dei beni aziendali.

La prima tipologia di operazioni straordinarie sono quelle cd. traslative delle aziende. Pertanto, le aziende possono costituire oggetto di operazioni traslative a titolo oneroso o a titolo gratuito (donazione o successione). Esse, inoltre, possono essere conferite in società preesistenti o appositamente costituite.

Nel caso di trasferimento di azienda a titolo oneroso, le relative plusvalenze vengono regolarmente tassate in capo all’imprenditore cedente come componenti attive del reddito d’impresa; ma vi è la possibilità (nei casi di azienda posseduta da più di 3 anni) di optare per la rateazione in 5 anni della tassazione medesima, oppure (nei casi di azienda posseduta da imprenditore individuale da più di 5 anni) di optare per la tassazione separata delle plusvalenze.

Nel caso di trasferimento dell’azienda a titolo gratuito, in tal caso non si realizzeranno plusvalenze; ma l’azienda viene assunta, nei confronti dei beneficiari del trasferimento, ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti che aveva nei confronti nel dante causa; e le relative plusvalenze vengono ricondotte nella categoria dei redditi diversi nel caso di successiva cessione dell’azienda medesima da parte dei beneficiari.

Invece, in caso di conferimenti di azienda in società è previsto (in deroga al principio generale di tassazione per i conferimenti di beni in società) che si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente, o se superiore, quello attribuito all’azienda nelle scritture contabili del conferitario. Pertanto, viene esclusa ogni forma di tassazione nel caso in cui vengono mantenuti i valori che ai beni aziendali risultavano attribuiti nelle scritture del conferente.

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