Altra novità con la riforma del 1994 è il regime organizzativo delle OPERAZIONI PORTUALI. In base alla riforma sono operazioni portuali “il carico , lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale”.

Con la riforma del 1994 l’esercizio delle operazioni portuali non è più subordinato ad un provvedimento di concessione, infatti è sufficiente che l’operatore marittimo che intende svolgere tale attività sia stato autorizzato con un provvedimento dall’Autorità portuale o, in mancanza, dall’Autorità Marittima.

Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali è subordinato all’accertamento, da parte dell’autorità portuale, della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti, di requisiti di capacità tecnica, professionale e finanziaria.

L’autorità Portuale determina, dunque, il numero massimo di autorizzazione che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze del porto.

La riforma del 1994 ha trasformato le Compagnie Portuali in Imprese per l’esercizio in concorrenza di operazioni portuali ovvero in imprese per fornitura e servizi di manodopera. La legge stabilisce che gli appalti dei lavoro forniti dalle società derivanti dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali non rientravano nel divieto di intermediazione di manodopera disposto dalla 1369/1960.

Più recentemente, è intervenuta una Legge del 2000 chheprevede che le Autorità Portuali autorizzino in ciascuno scalo un’unica impresa alla forntiura di lavoro temporaneo, anche derogando risetto alla 1369/1960; stabilisce, così, che l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo sia individuata con una procedura aperta ad imprezxe italiane e comunitarie.

La legge del 2000 n° 186 vieta all’impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo di esercitare direttamente o indirettamente le operazioni portuali.

Tale impresa non può avere delle partecipazioni, anche di minoranza, in una o più imprese che svolgano operazioni e servizi portuali.

Se non è possibile affidare la fornitura di lavoro temporaneo ad un’unica impresa, questo servizio viene erogato da “Agenzie” costituite e controllate dalle Autorità Portuali.

La riforma del 1994 non prevede alcuna disposizione in ordine ai criteri di formazione delle tariffe delle operazioni portuali che, dunque, sono determinate sulla base del libero gioco della domanda e dell’offerta e sono rimesse alla libera contrattazione delle parti. Ma la stessa legge impone alle imprese autorizzate l’obbligo di rendere pubbliche le tariffe praticate all’utenza ed ogni loro variazione.

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