Le categorie e le materie escluse. Dalla privatizzazione vengono escluse determinate categorie di dipendenti pubblici le cui mansioni sono più strettamente collegate con l’esercizio di funzioni costituzionali. Le categorie sono quelle dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati dello Stato, del personale militare e delle forze di polizia di Stato, del personale diplomatico e, a partire dal vice consigliere di prefettura, della carriera prefettizia, dei dipendenti della Banca d’Italia e della commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dell’autorithy della concorrenza e del mercato (art. 2 d.lgs. 29/1993).
Le materie sottratte alla privatizzazione, per la quale esiste una riserva di legge, con esclusione della competenza dei contratti collettivi, sono anzitutto attinenti all’organizzazione della pubblica amministrazione ed ai procedimenti di selezione per l’accesso e l’avviamento al lavoro; sono poi sottratte le materie della responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti, non di quella disciplinare, della libertà d’insegnamento scientifico e di ricerca, delle incompatibilità dell’impiego pubblico con altre attività e dei divieti di cumulo.
La selezione del personale, salvo che per le qualifiche basse per le quali sussiste la competenza degli uffici di collocamento, avviene mediante concorso, sempre che la legge non disponga diversamente (art. 97 cost.).
La disciplina privatistica speciale e la giurisdizione del giudice del lavoro
Alcune materie, pur essendo state privatizzate, sono sottoposte ad una disciplina speciale richiesta dalla tutela degli interessi generali, con la possibilità, tuttavia, dell’intervento integrativo della contrattazione collettiva.
La giurisdizione del giudice del lavoro. Le controversie relative ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazioni per pretese basate su fatti e circostanze verificatisi successivamente al 1 luglio 1998, sono devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro. Il giudice può emettere anche sentenze di condanna proprio in quanto nei rapporti di lavoro la pubblica amministrazione agisce uti privatus; può inoltre disapplicare i provvedimenti amministrativi quando dall’illegittimità degli stessi derivano ripercussioni negative sui rapporti di lavoro.
Sono escluse dalla giurisdizione del giudice del lavoro tutte le materie non privatizzate, riservate alla legge e così sottratte alla contrattazione collettiva; tra tali materie, oltre l’organizzazione degli uffici, assumono rilevanza in particolare il reclutamento, i concorsi aperti alla generalità dei cittadini; rientrano quindi nella giurisdizione del lavoro le procedure selettive riservate ai dipendenti che assumono la natura di procedure di promozione