Rientrano nel lavoro subordinato alcuni rapporti che si configurano come speciali in quanto sono ad essi collegati interessi generali che richiedono una disci­plina in parte diversificata oppure perchĂ© si distaccano dalla fattispecie ge­nerale dell’art. 2094 cc.

Il lavoro dei detenuti a favore degli istituti penitenziari. Nell’esamina­re i primi, si può far riferimento alla specialitĂ  della disciplina che deriva dalla particolare condizione in cui si trovano i lavoratori, come nel caso dei detenuti o internati, che svolgono per rie­ducazione e con remunerazione, il lavoro o a favore dello stesso istituto penitenziario, con una disciplina in parte speciale e con la giurisdizione che dovrĂ  essere affidata al giudice di sorveglianza, anzichĂ© al giudice del lavoro.

Il lavoro dei detenuti può essere svolto anche a favore di terzi, sia all’interno dell’istituto penitenziario, nei limiti del regolamento carcerario, sia in regime di semi­libertĂ , presso la stessa sede del datore di lavoro, se autorizzato dall’auto­ritĂ  competente e compatibilmente con l’orario in cui sia consentito ai de­tenuti di uscire dal carcere. Per i detenuti la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro parasubordi­nato segue i criteri generali che ab­biamo esaminato, pur se le ipotesi controverse sono marginali, in conside­razione del fatto che entrambi i contratti di lavoro sono autorizzati dalle autoritĂ  competenti.

Regime particolare della destinazione della retribuzione. Le retribu­zioni vengono tenute in deposito dalla direzione dell’istitu­to, con il prelevamento delle somme dovute dal detenuto a titolo di risar­cimento del danno per il reato e di rimborso delle spese di mantenimento e di procedimento. Per la restante parte, le retribuzioni ed i compensi possono essere utilizzati per usi familiari o personali, con la consegna del residuo al momento della cessazione dello stato di detenzione.

SpecialitĂ  della disciplina a tutela d’interessi generali. Altri rapporti cui si applica una disciplina speciale sono quelli nei settori dei trasporti auto­ferrotranviari e ferroviari, per i quali esistono apposite leggi e per i rapporti di navigazione marittima ed area che sono in parte regolati dal codice della navigazione; le disposizioni speciali sono rivolte a tutelare la sicurezza dei trasporti e della navigazio­ne, con i quali deve contemperarsi la tutela del lavoro subordinato.

 

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