Rientrano nel lavoro subordinato alcuni rapporti che si configurano come speciali in quanto sono ad essi collegati interessi generali che richiedono una disciÂplina in parte diversificata oppure perchĂ© si distaccano dalla fattispecie geÂnerale dell’art. 2094 cc.
Il lavoro dei detenuti a favore degli istituti penitenziari. Nell’esaminaÂre i primi, si può far riferimento alla specialitĂ della disciplina che deriva dalla particolare condizione in cui si trovano i lavoratori, come nel caso dei detenuti o internati, che svolgono per rieÂducazione e con remunerazione, il lavoro o a favore dello stesso istituto penitenziario, con una disciplina in parte speciale e con la giurisdizione che dovrĂ essere affidata al giudice di sorveglianza, anzichĂ© al giudice del lavoro.
Il lavoro dei detenuti può essere svolto anche a favore di terzi, sia all’interno dell’istituto penitenziario, nei limiti del regolamento carcerario, sia in regime di semiÂlibertĂ , presso la stessa sede del datore di lavoro, se autorizzato dall’autoÂritĂ competente e compatibilmente con l’orario in cui sia consentito ai deÂtenuti di uscire dal carcere. Per i detenuti la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro parasubordiÂnato segue i criteri generali che abÂbiamo esaminato, pur se le ipotesi controverse sono marginali, in consideÂrazione del fatto che entrambi i contratti di lavoro sono autorizzati dalle autoritĂ competenti.
Regime particolare della destinazione della retribuzione. Le retribuÂzioni vengono tenute in deposito dalla direzione dell’istituÂto, con il prelevamento delle somme dovute dal detenuto a titolo di risarÂcimento del danno per il reato e di rimborso delle spese di mantenimento e di procedimento. Per la restante parte, le retribuzioni ed i compensi possono essere utilizzati per usi familiari o personali, con la consegna del residuo al momento della cessazione dello stato di detenzione.
SpecialitĂ della disciplina a tutela d’interessi generali. Altri rapporti cui si applica una disciplina speciale sono quelli nei settori dei trasporti autoÂferrotranviari e ferroviari, per i quali esistono apposite leggi e per i rapporti di navigazione marittima ed area che sono in parte regolati dal codice della navigazione; le disposizioni speciali sono rivolte a tutelare la sicurezza dei trasporti e della navigazioÂne, con i quali deve contemperarsi la tutela del lavoro subordinato.