Alle tre questioni di cui sopra si applica la disciplina speciale della giurisdizione:

  • quanto ai poteri di rilevare le relative questioni:
    • l’art. 37 dispone che il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e nei confronti del giudice speciale sia rilevabile, anche di ufficio, in qualunque stato e grado del processo;
    • l’art. 11 della l. n. 218 del 1995 dispone che il difetto di giurisdizione del giudice italiano può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo ma soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Viene invece rilevato dal giudice di ufficio se il convenuto è contumace, se la causa concerne un’azione reale avente ad oggetto beni immobili situazioni all’estero, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale;
    • quanto alle modalità tramite cui le questioni possono essere portate all’esame della Corte di cassazione, l’art. 41 prevede l’eccezionalissimo (irrazionale) istituto del regolamento di giurisdizione secondo cui finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37 ;
    • quanto alla possibilità di trasmigrazione della causa davanti ad un altro giudice, il problema si pone solo con riguardo alla proposizione davanti al giudice ordinario di domanda rientrante nella giurisdizione di un giudice speciale:
      • in base all’art. 382 co. 3, dovrebbe ritenersi che, a seguito della pronuncia della Cassazione che dichiari il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il processo possa proseguire davanti al giudice speciale fornito di giurisdizione, con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda;
      • la giurisprudenza ritiene invece che a seguito della pronuncia del difetto di giurisdizione il processo si concluda, e la domanda proposta davanti al giudice speciale sia domanda nuova a tutti gli effetti;
      • quanto all’efficacia della sentenza sulla giurisdizione, occorre distinguere:
        • la sentenza dichiarativa del difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione è sentenza di merito come qualsiasi sentenza che rigetti la domanda per assenza nell’ordinamento di una norma che attribuisca giuridica rilevanza;
        • la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale, se emanata dalla Corte di cassazione, ha efficacia vincolante per il giudice speciale davanti al quale sia riproposta la domanda. Se invece si tratta di sentenza emanata da un giudice di merito, essa non potrà mai vincolare il giudice speciale (o ordinario) davanti al quale sia riproposta la domanda;
        • la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice italiano, se emanata dalla Corte di cassazione, preclude la riproposizione della domanda davanti ad un altro giudice italiano, ma non può mai vincolare il giudice straniero eventualmente indicato come competente.
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