In presenza della giurisdizione esclusiva il nostro sistema di giustizia amministrativa, da dualista torna ad essere monista: infatti in sede di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo è competente a giudicare sia della lesione dell’interesse legittimo sia della lesione del diritto soggettivo. Al criterio della causa petendi si sostituisce quello basato sulle materie (ex art.103 Cost.).La giurisdizione esclusiva pone due ordini di problemi: la costituzione parla di particolari materie e si è posta il problema se esista un limite quantitativo all’espansione di tale giurisdizione; inoltre vi è il problema dei criteri sulla cui base andare a scegliere le materie indicate dalle legislatore. Per prima cosa non sarebbe legittimo eliminare del tutto ogni competenza del giudice ordinario rispetto alla tutela di diritti soggettivi, e ci si rende conto di come sia un’operazione difficile delimitare con esattezza le materie. Entrambe le questioni sono state affrontate dalla corte costituzionale nel 2004, la quale ha chiarito che l’art. 103 Cost. non ha conferito legislatore ordinario un’assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma io conferito un potere che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte e non fondarsi esclusivamente sul dato oggettivo delle materie.

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