L’invalidità è sancita solitamente nella specie della nullità ed è l’effetto dell’inosservanza dei limiti legali.

La disciplina del contratto di lavoro, oltre ad essere dettata dal Codice Civile per la generalità dei contratti ( artt. 1418 e 1419 c.c.), deve essere integrata con quella posta dall’art. 2126 c.c.

L’art. 2126 dispone che “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”.

La norma sancisce, quindi, l’irretroattività delle vicende tendenti all’eliminazione del negozio invalido, che comporta l’efficacia degli interessi del contratto invalido limitatamente al periodo di esecuzione già avvenuta.

La norma salvaguarda la situazione del soggetto che, nonostante l’invalidità del contratto, ha prestato la propria attività. Dalla prestazione di fatto (esecuzione del contratto invalido) deriva non la costituzione del rapporto di lavoro, ma soltanto la conservazione degli effetti.

Nell’ipotesi, invece, della prestazione di fatto extracontrattuale (prestazione senza contratto; si pensi all’occupazione di fondi rustici) l’art 2126 c.c. è indubbiamente inapplicabile. La giurisprudenza, al massimo, riconosce l’azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).

L’art. 2126 esclude la conservazione degli effetti in presenza di illiceità dell’oggetto o della causa.

In tutti gli altri casi di annullamento e di nullità l’invalidità sarà temporaneamente inefficace e dal rapporto sorgeranno valide obbligazioni (ad esempio il prestatore sarà vincolato alla subordinazione e il datore alla retribuzione, oppure se l’invalidità è causata dalla violazione delle norme protettive del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione).La conservazione degli effetti, dunque, tutela il lavoratore, che ha diritto al trattamento economico, per il periodo in cui ha prestato il suo lavoro. Si badi bene che non siamo di fronte ad una specie di sanatoria del contratto invalido, ma alla salvaguardia degli effetti prodotti dalla prestazione di lavoro.

Tutto questo si spiega nell’adeguamento agli standard di protezione del lavoratore.

 

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