L’invalidità è in generale la irregolarità giuridica del contratto che comporta la sanzione della inefficacia definitiva. Tale sanzione può essere automatica o di applicazione giudiziale.

La categoria dell’invalidità comprende: la nullità, l’annullabilità e la rescindibilità dei contratto.

In tutte le forme di invalidità il contratto presenta una irregolarità più o meno grave, e cioè presenta una inosservanza di norme giuridiche che si sostanza in una qualifica negativa dei contratto.

La nozione di invalidità dei contratto deve essere tenuta distinta rispetto alla nozione di inefficacia.

L’inefficacia indica la non produttività degli estetici giuridici, per cui l’atto negoziale è inefficacia quando non è in grado di produrre i suoi effetti tipici.

L’inefficacia viene distinta i due sottocategorie:

a) Inefficacia in senso stretto: si tratta di tutti quei atti in cui si ha una inettitudine transitoria, provvisoria del negozio a produrre effetti per una qualunque ragione non patologica. Ad esempio: il negozio, pur essendo valido, non produce i suoi effetti perché è sottoposto a una condizione sospensiva che ancora non si è verificata.

b) Inefficacia definitiva: indica, invece, una situazione ormai definita nel senso che della improduttività per gli effetti. Questa improduttività di effetti non si identifica con l’invalidità ma piuttosto può essere conseguenza di quest’ultima.

Tuttavia, non tutti i contratti invalidi sono perciò stesso inefficaci, infatti, mentre contratto nullo è inefficace di diritto, il contratto annullabile e rescindibile sono provvisoriamente efficaci, salvo a perdere la loro efficacia, a seguito dell’annullamento o della rescissione.

Inoltre, l’ inefficacia definitiva non è soltanto conseguenza della invalidità dei contratto; essa può derivare, oltre che da una irregolarità dei contratto anche, da altre cause come, per esempio, nel caso in cui è certo che non si verificherà la condizione sospensiva per cui il contratto diventa definitivamente inefficace. Ma in questo caso siamo al di fuori del tema della invalidità in quanto l’inefficacia non deriva da una irregolarità legale del contratto ma dalla volontà delle parti.

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