I rapporti tra negozio giuridico e reato sono riconducibili alla fondamentale distinzione tra:

  • reati contratto, commessi nella conclusione di un contratto e mediante i quali viene incriminato il fatto stesso della conclusione del contratto;
  • reati in contratto, che sono commessi nella conclusione di un contratto e mediante i quali viene incriminata non la conclusione in sé del contratto, ma il comportamento tenuto durante la medesima. A differenza della precedente, tale categoria interessa particolarmente i delitti patrimoniali, perché sono ad essi riconducibili i delitti con la cooperazione della vittima.

Due sono i problemi di fondo relativi ai rapporti tra contratto e i reati suddetti:

  • sul piano penale, il problema degli effetti sul reato (sussistenza o meno) delle cause di invalidità contrattuali. Tale problema ha trovato differenti risposte, condizionate tutte in radice dalle diverse concezioni sui rapporti tra diritto penale e diritto civile e dai rispettivi aprioristici eccessi opposti. Metodologicamente più corretta appare una soluzione relativistica, che consideri ogni singola causa di invalidità in funzione della sua incidenza sulla struttura dello specifico reato in contratto: diversi, infatti, possono essere gli effetti sul reato delle diverse cause di nullità (es. l’inesistenza dell’oggetto rende il reato impossibile se trattasi dell’oggetto che il reo intende carpire dalla vittima);
  • sul piano civile, gli effetti sulla validità del contratto del fatto di essere esso reato o di essere posto in essere con modalità criminose.
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