Il contratto con il consumatore; rapporti con i contratti di utenza pubblica

La direttiva CEE 93/13 tutela il consumatore, cioè “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale”, parte debole per eccellenza.

In Italia tale materia è disciplinata nel cod.civile ( “contratti dei consumatori” ):

L’art. 1341 c.c. tutela tutti i possibili contraenti che entrano in rapporto con il predisponente. Si richiede he il regolamento abbia il carattere della generalità, sia, cioè, finalizzato alla disciplina di una serie infinita di rapporti di cui l’imprenditore si troverà ad esser parte.

Gli artt.1469 e ss. Prendono in considerazione anche la singola clausola vessatoria inserita in un contratto diretto a regolamentare un determinato rapporto negoziale tra professionista e singolo consumatore. I contratti individuali possono rappresentare un terreno fertile per chi voglia aggirare i sistemi di controllo previsti per le condizioni generali di contratto.

Esistono quindi nel nostro ordinamento 2 sistemi di controllo paralleli:

Artt. 1341 e 1342 riguardante le clausole vessatorie predisposte da un contrante per la conclusione di una pluralità di contratti o contenuta nei formulari. L’art. 1341 elenca tassativamente le ipotesi di clausole vessatorie e prevede il mero controllo formale della doppia sottoscrizione.

Art.1469-bis e segg. che regola i contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, a prescindere dall’uso di moduli o formulari per la predisposizione di condizioni generali di contratto. Tale tutela è maggiore di quella contenuta negli artt. 1341 e 1342 c.c. L’art. 1469 non elenca tassativamente le ipotesi di clausole vessatorie, ma lascia all’interprete il compito di rilevare la vessatorietà delle clausole. Crea un sistema di controllo sostanziale,ravvisabile nel fatto che la vessatorietà è esclusa qualora le clausole siano state oggetto di apecifica trattativa individuale, tranne il caso in cui la vessatorietà è in re ipsa. Per tali clausole e per le altre non oggetto di trattativa individuale, la sanzione è l’efficacia relativa (le clausole non hanno effetto, ma il contratto rimane efficace per il resto) che può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Sempre in base all’art. 1469-quater “nel caso di contratto in cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore”.

la direttiva comunitaria 44/1999 recepita dal d.lgs. 24/2002 riguarda “taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei bei di consumo”. Tale direttiva si occupa del ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri riguardanti aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.

Si riferisce alle vendite concluse tra un “consumatore” e un “venditore” che hanno ad oggetto un bene mobile materiale. Si è previsto un sindacato di vessatorietà da parte del giudice sulle clausole contrattuali. Tale tipo di sindacato è applicabile anche ai rapporti tra gestore e utente. Si tratta di un controllo che si affianca a quello dell’Autorità di regolazione.

TUTELA PRIVATISTICA in tema di clausole vessatorie. (giudice ordinario)

-Pronuncia inibitoria da parte del giudice

-Sono le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio a proporre le azioni di inibitoria

TUTELA PUBBLICISTICA di controllo delle condizioni generali di contratto. (Autorità di regolazione)

-Potere di controllo dell’Autorità

-La tutela dell’Autorità ouò essere esercitata d’ufficio, anche a prescindere da reclami o segnalazioni.

Entrambe hanno il medesimo oggetto (relazione tra gestore e utente) e il medesimo scopo (la tutela dell’utente).

Il contratto con il consumatore; rapporti con i contratti di utenza pubblica. Le modifiche apportate dal codice del consumo

Attualmente la disciplina del consumatore è contenuta nel “codice di consumo”, introdotto dal d.lgs.206/2005. Anche qui si chiarisce che per consumatore si intende la parte debole per eccellenza che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (nozione recepita dall’art.1469-bis. Accanto a tale nozione, il legislatore ne da un’altra affermando che si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica, cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze. Alla base di questa più ambia nozione vi è l’esigenza del legislatore di tutelare dalle conseguenza negative della pubblicità ingannevole non solo la persona fisica, ma anche quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitano attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. L’obiettivo è di garantire la genuinità dell’informazione commerciale, ai fini della libera concorrenza e della formazione di scelte consapevoli da parte del soggetto.

La sanzione relativa alle clausole vessatorie, il codice di consumo ha sostituito all’inefficacia, la nullità.

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