Gravidanza e puerperio: i periodi di sospensione. Nel caso di gravi­danza, secondo l’organica disciplina della L. 1204/1971 come modificata dalla L. 53/2000, è prevista, an­che a favore di alcune categorie di lavoratrici autonome, l’interruzione obbligatoria dal lavoro per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi; in caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano i giorni che avrebbero dovuto completare il normale periodo di gravidanza. Se richie­sto dalla lavoratrice e non in contrasto con la salute della stessa e del bam­bino è possibile assentarsi un mese prima del parto e prolungare a 4 i mesi successivi.

I 3 mesi successivi vengono riconosciuti al padre in caso di morte o grave ma­lattia della madre o nel caso di abbandono del figlio da parte di quest’ulti­ma o di affidamento al padre, in caso di separazione o divorzio.

Per il primo anno del bambino, la madre, o su sua rinuncia il padre, hanno diritto a due ore di permesso per l’allattamento, anche artificiale, con indennità pari all’intera retribuzione a carico dell’Inps e con il ricono­scimento della contribuzione figurativa; il permesso si raddoppia nel caso di parto gemellare, come ora espressamente previsto dalla L. 53/2000.

È previsto poi un periodo di astensione facolta­tiva dal lavoro, nei primi 8 anni di vita del bambino, per il padre e per la madre, della durata complessiva di l0 mesi, elevabili ad undici nel caso di astensione del padre per almeno tre mesi. Il periodo massimo per cia­scuno può giungere fino a 6 mesi, con conseguente riduzione del periodo a favore dell’altro; la scelta del momento in cui godere delle assenze facol­tative spetta al titolare del diritto, senza alcuna rilevanza dell’interesse del­l’impresa, salvo l’obbligo di darne preavviso al datore.

Il trattamento economico. Per l’astensione obbligatoria l’indennità a carico dell’INPS è dell’80%; per l’astensione facoltativa l’indennità è del 30% fino a 3 anni del bambino. Dai 3 agli 8 anni di età del bambino, l’in­dennità del 30% viene corrisposta soltanto ai genitori con un reddito infe­riore ad un milione e mezzo.

Assistenza dei figli malati. In caso di malattia del bambino fino a 8 anni i genitori hanno diritto ad assentarsi, ma senza trattamento economi­co, per l’assistenza; dopo i tre anni di età del bambino i giorni di assenza per ciascun genitore non possono superare il numero di cinque in un an­no.

Le stesse disposizioni si ap­plicano in caso di affidamento preadottivo o legale, fino all’ età di 6 anni del bambino; nel caso di bambino dai 6 ai 12 anni il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare.

È previsto per la tutela dei bambini handicappati gravi un periodo di concedo, del quale possono usufruire i genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, i fratelli, la cui durata massima, cumulativamente se più sono i soggetti che ne usufruiscono, non può superare i due anni (L. 53/2000).

 

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