Lo sciopero è un diritto individuale ad esercizio collettivo:

individuale perché titolare del diritto è il singolo lavoratore

ad esercizio collettivo perché è finalizzato a tutelare un interesse collettivo

  • Titolari del diritto di sciopero sono in primo luogo tutti i lavoratori subordinati in senso tecnico, con le eccezioni dei militari, del personale della pubblica sicurezza, dei marittimi nel periodo di navigazione, mentre la legge pone limiti (che vanno coordinati con quelli previsti per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali) nei confronti degli addetti agli impianti nucleari e degli assistenti di volo.
  • La titolarità del diritto è stata riconosciuta anche ai lavoratori parasubordinati in quanto soggetti contrattualmente deboli nei confronti del committente.
  • Per quanto riguarda i piccoli imprenditori (deboli) che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori subordinati, secondo la Corte Costituzionale la loro astensione dall’attività non è qualificabile come serrata, ma è una forma di protesta assimilabile allo sciopero.
  • L’estensione dell’art.40 è esclusa nei confronti dei piccoli imprenditori forti, ossia di coloro che abbiano lavoratori alle proprie dipendenze.
  • Quanto ai liberi professionisti, la Corte Costituzionale ha escluso che l’astensione dal lavoro sia qualificabile come sciopero in senso tecnico ed ha considerato tutte le azioni collettive svolte ai fini di protesta, rivendicazione o pressione, come manifestazione della libertà di associazione di cui all’art.18 Cost.
  • Secondo un’autorevole dottrina, la titolarità del diritto di sciopero dovrebbe essere negata ai magistrati, in quanto investiti di una funzione In realtà, numerosi sono stati gli scioperi dei magistrati e nessun organo giudiziario ha mai eccepito l’illegittimità di tali astensioni.
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