La struttura del diritto di sciopero

Lo sciopero è l’astensione dal lavoro e deve essere costruito come diritto soggettivo potestativo.

Diritto soggettivo per si è nello stesso art. 40 Cost. a definirlo come tale; diritto potestativo perché l’effetto del suo esercizio è quello di sospendere il rapporto di lavoro mentre il datore di lavoro nulla può o deve fare perché quel diritto si realizzi.

La quantificazione dello sciopero nei termini ora riferiti è stata criticata a; così si è preferito definire lo sciopero come diritto della personalità o come diritto di libertà o addirittura come semplice fatto giuridico.

Il diritto di sciopero viene anche definito come comportamento non attuativo di una prestazione di lavoro. Con tale formula viene descritto soltanto il modo con cui il diritto di sciopero è esercitato e cioè mediante l’astensione dell’adempimento della obbligazione di lavorare.

 

Titolarità del diritto di sciopero

L’art. 40 Cost. prevedeva l’emanazione della legge ordinaria per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di sciopero.

Nulla, però, la norma costituzionale dice in ordine alla titolarità del diritto di sciopero e cioè nulla dice in ordine all’individuazione dei soggetti ai quali quel diritto compete.

Non v’è dubbio che il diritto di scioperare spetti a tutti lavoratori subordinati.

Invece, in ordine alla possibilità di riconoscere la titolarità del diritto di sciopero anche piccoli imprenditori che non abbia lavoratori alla prova dipendenze, ma soprattutto ai lavoratori autonomi, ancorché si trovino in posizione di parasubordinazione e cioè svolgano una attività prevalentemente personale, coordinata e continuativa a favore dell’impresa committente.

Quante piccoli imprenditori, i dubbi sono stati risolti da una sentenza della corte costituzionale che li ha riconosciuti titolari del diritto di sciopero ( 17 luglio 1975, n.222).

Per i lavoratori parasubordinati i dubbi invece persistono: questi dubbi però ben potrebbero essere superati considerando che nel nostro sistema il lavoro è tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni ( art. 35 Cost.).

La titolarità del diritto di sciopero deve essere negata a chi sia investito di una funzione sovrana, come magistrati ( artt. 101 , 2 comma, e 104,1 co Cost.), o a chi appartiene ad un corpo armato dello stato e di altro ente pubblico. È il caso dei militari e degli appartenenti alla polizia di stato.

La titolarità del diritto di sciopero deve essere anche negata ai marittimi e tutte le volte dello sciopero possa compromettere la sicurezza della navigazione.

 

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