Il legislatore ha attuato l’articolo 40 della Costituzione, dettando una disciplina volta a regolare l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, al fine di garantire la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. I diritti della persona, con i quali il diritto di sciopero deve essere contemperato, sono il diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.

 E i servizi pubblici, di cui la legge opera una elencazione esemplificativa, sono tutti quelli essenziali per garantire tali diritti, essendo irrilevante se essi vengano svolti da lavoratori pubblici o privati, autonomi o subordinati. Da ultimo, tra tali servizi è stata prevista anche “l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura”. Al fine di assicurare “l’effettività, nel loro contenuto essenziale”, di tali diritti, la legge prevede obblighi, procedure e limiti che devono essere osservati in caso di conflitto collettivo.

Anzitutto, i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di dare il preavviso, con comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 10 giorni, indicando preventivamente anche la durata delle singole astensioni dal lavoro, tranne il caso in cui si tratti di sciopero in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità o della sicurezza dei lavoratori. Inoltre, lo sciopero deve essere esercitato “nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili” per garantire le finalità della legge.

L’individuazione di tali prestazioni è demandata ai contratti collettivi stipulati tra le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi e i sindacati dei lavoratori, ovvero, nel caso dei lavoratori autonomi, dei professionisti e dei piccoli imprenditori, dai codici di autoregolamentazione adottati da loro associazioni o organismi di rappresentanza. La valutazione della effettiva idoneità delle prestazioni così individuate “a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con gli altri diritti della persona” è demandata ad una autorità amministrativa indipendente (la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

In caso di valutazione negativa, la Commissione stessa formula una proposta alle parti e, qualora questa non venga accettata, le misure di cui trattasi sono individuate dalla stessa Commissione con una propria “regolamentazione provvisoria”, che è efficace sino al momento in cui le parti interessate raggiungano un accordo ritenuto idoneo. La Commissione ha, altresì, il potere di valutare il comportamento tenuto dalle parti in occasione dello sciopero e, nel caso di valutazione negativa, di deliberare sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori, possono essere comminate sanzioni disciplinari proporzionate alla gravitò dell’infrazione, con esclusione del licenziamento. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori, invece, può essere comminata la sospensione dei permessi sindacali retribuiti e dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione, nonché l’esclusione dalle trattative alle quali partecipino. Nel caso in cui queste sanzioni non risultino applicabili, ossia nel caso in cui si tratti di organizzazione sindacale che non partecipa alle trattative e non fruisce di benefici di ordine patrimoniale, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Specifiche sanzioni sono, infine, previste anche nei confronti di dirigenti e legali rappresentanti di amministrazioni pubbliche, imprese ed enti erogatori dei servizi pubblici essenziali, all0rché essi violino gli obblighi previsti dalla legge anche a loro carico. Nel caso in cui dallo sciopero possa derivare “il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente” per i diritti della persona costituzionalmente tutelati, è previsto l’intervento del competente organo del potere esecutivo, che, di propria iniziativa o su proposta della Commissione di garanzia, può anche ricorrere all’istituto della precettazione.

 

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