Il legislatore ha disposto un rinvio alle pattuizioni collettive dei settori pubblici e privati per il con temperamento degli interessi dei lavoratori scioperanti e degli utenti. Tuttavia, accanto all’iter negoziale, il legislatore ha stabilito l’imposizione di una serie di adempimenti ai promotori e agli aderenti allo sciopero, come l’esperimento di procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione, 1 preavviso non inferiore a 10 giorni, la comunicazione delle motivazioni dello sciopero e delle sue modalità di attuazione e il rispetto di intervalli minimi tra le azioni conflittuali.

Rispetto al testo originario alla legge 83 ha escluso la possibilità che la comunicazione possa avvenire senza vincoli formali. La comunicazione dev’essere indirizzata non solo all’amministrazione e impresa erogatrice del servizio, ma anche all’apposito ufficio istituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione, che dovrebbe trasmetterlo alla commissione di garanzia, per consentire il tempestivo esercizio dei suoi poteri di controllo e prevenzione dei conflitti. È chiaro che il legislatore ha inteso delineare una rilevanza esterna della proclamazione, che non è più solo dichiarativa e funzionale alla predisposizione delle prestazioni minime da garantire agli utenti.

La legge 83 ha introdotto modifiche e riguardanti la rarefazione oggettiva e l’effetto annuncio. La prima implica l’individuazione degli accordi di intervallo minimo tra l’effettuazione dello sciopero e la proclamazione del successivo, da osservarsi a prescindere dal soggetto proclamando. Quanto all’esigenza di evitare l’effetto annuncio, con ne sono all’abuso di proclamazioni improvvisamente revocate, il legislatore ha tipizzato la revoca come una particolare figura di illecito, suscettibile di essere censurata, oltre che dalla commissione di garanzia anche in sede giudiziaria su iniziativa delle associazioni degli utenti.

Gli strumenti preventivi risultano rafforzati pure dalla necessaria attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatoria per entrambe le parti. Le prime consistono in incontri tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell’azienda, al fine di esaminare se vi siano possibilità di risolvere il conflitto senza ricorrere allo sciopero; la conciliazione invece è la fase in cui può essere effettivamente adottata una soluzione che eviti la manifestazione estensiva, e può vedere anche la partecipazione dei pubblici poteri. Tuttavia spesso la legge finisce con sovrapporre le tecniche di raffreddamento con la conciliazione vera e propria.

Alla finalità di dare pubblicità allo sciopero risulta indirizzato pure l’articolo due che prevede a carico degli enti erogatori dei servizi l’ulteriore obbligo di comunicare gli utenti, in forme adeguate e almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le modalità, i tempi di erogazione di servizi e le misure per la loro riattivazione. Iamo visto che generale è la definizione di servizio essenziale data dalla 146/90; la tutela accordata agli utenti è invece specifica e si realizza tenendo conto della diversità delle prestazioni e dei servizi, per l’individuazione concreta dei quali la legge rinvia ai contratti collettivi.

Ciò nel rispetto della c.d. “etica del consenso”, al fine di coinvolgere i lavoratori stessi, per mezzo dei sindacati, nella scelta delle suddette per estendere la disciplina limitativa dello sciopero.

In più il legislatore ha imposto una serie di obblighi in capo agli scioperanti da adempiere prima dello sciopero stesso, al fine, in caso di controversia, di cercare di evitarlo.

La legge 83/00 ha introdotto infatti le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le prime consistono in incontri tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e l’azienda, al fine di esaminare se vi sono possibilità di risolvere il conflitto senza ricorrere allo sciopero; la conciliazione invece è la fase in cui può essere effettivamente adottata una soluzione che eviti la manifestazione astensiva, e può vedere anche la partecipazione, con scopi di mediazione, dei pubblici poteri.

Queste procedure sono indispensabili perché l’eventuale sciopero sia legittimo; su questo anche valuta la Commissione di garanzia; lo sciopero comunque deve essere preceduto da un preavviso di almeno 10 giorni, con la forma scritta e contenente tutte le informazioni relative alla durata, alle modalità e alle motivazioni, pena l’illegittimità e l’assoggettamento alle sanzioni previste.

Il termine di preavviso può essere derogato solo in due eccezioni:

  • Sciopero proclamato in difesa dell’ordine costituzionale.
  • Sciopero proclamato per protestare contro un grave evento lesivo della sicurezza dei lavoratori.

Con gli obblighi imposti dalla 83/00 si è data soluzione anche al risalente problema della c.d. rarefazione oggettiva e del c.d. effetto annuncio.

La prima consiste nell’evitare la proclamazione successiva nel tempo, senza soluzione di continuità, tra più scioperi; la legge ora prevede infatti un intervallo minimo di tempo tra le varie manifestazioni astensive che possono succedersi.

L’effetto annuncio consiste nel fatto di proclamare formalmente lo sciopero e poi revocarlo improvvisamente, fatto che assume il contorno di una pratica sleale, soprattutto quando l’utenza era già stata avvisata dell’imminenza dello sciopero.

La revoca, se non comunicata almeno 5 giorni prima del giorno d’inizio dello sciopero, costituisce un fatto illecito, passibile non solo delle sanzioni erogate dalla Commissione di garanzia, ma anche del ricorso in sede giudiziaria, ai fini del risarcimento, delle associazioni degli utenti.

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