Lo sciopero può assumere in concreto forme diverse; ciò può avvenire o con riferimento alle finalità, o con riferimento alle modalità.

Iniziamo con quelle relative alle prime.

 

  • Sciopero per fini contrattuali: è la forma più diffusa e storicamente più risalente di astensione, volta ad esercitare una pressione sul datore al fine di tutelare o rivendicare migliori condizioni (intese complessivamente)di lavoro. Inoltre esso è stato il primo tipo di sciopero ad essere riconosciuto legittimo ex art.40 Cost. dalla giurisprudenza.
  • Sciopero per fini non contrattuali: a partire dalla 123/1962 la Corte Cost. ha ammesso la legittimità di una serie di forme di sciopero non caratterizzate dalla rivendicazione contrattuale, essendo stata chiamata a sindacare sulla legittimità costituzionale degli art.502-508 c.p. La sfera d’interessi dei lavoratori può trascendere la sfera del rapporto di lavoro in senso stretto, per collegarsi ad esigenze più generali riconducibili al loro status sociale. Tra queste ne analizziamo qualcuna:

 

  1. Sciopero di solidarietà: ricorre quando i lavoratori si astengono dalla prestazione lavorativa per appoggiare uno sciopero intrapreso da altri, per solidarietà con le loro rivendicazioni. Anche la dottrina ammette la legittimità di questa forma di astensione, perché essa si verifica sempre in presenza di una tutela di interessi affini a quelli dei promotori.
  2. Sciopero di protesta: ricorre quando i lavoratori si astengono per ritorsione nei confronti del datore, il quale abbia preso dei provvedimenti , ritenuti non giustificati, contro uno o più lavoratori.
  3. Sciopero politico – economico: astensione dei lavoratori finalizzata ad esercitare una pressione non nei confronti del datore, ma verso i pubblici poteri, per incidere su riforme in materie che si collegano direttamente ad interessi economici dei lavoratori. La Corte Cost. lo ha ritenuto ammissibile, riconducendolo nell’alveo dell’art.3 Cost., quale strumento volto a realizzare l’uguaglianza sostanziale.
  4. Sciopero politico puro: strumento di protesta non sovversivo nei confronti dei pubblici poteri. La Corte lo ha ammesso dichiarando incostituzionale l’art.503 c.p. che lo puniva, per contrasto con l’art.40 Cost.; l’unico limite individuato è stato quello dell’eventuale fine sovversivo, che è vietato; ciò può verificarsi quando per le proporzioni e le modalità assunte, lo sciopero diventi strumento di paralisi o di sovvertimento dell’ordine costituzionale; la difesa della Cost. resta ovviamente l’interesse primario da proteggere.Con le sentenze in questa materia la Corte ha prodotto una distinzione tra diritto di sciopero e libertà di sciopero , il primo quale mezzo di rivendicazioni contrattuali, sempre pienamente ammissibile ex art.40 e privo di conseguenze sanzionatorie, sia sul piano civile che penale; la seconda riguarda lo sciopero politico puro, ammissibile nei limiti detti, privo di conseguenze penali, ma non di quelle civili, in quanto costituisce comunque inadempimento contrattuale[1].
  5. Sciopero in difesa dell’ordine costituzionale: è un’ipotesi prevista dalla legge 146/1990 e rappresenta il caso in cui l’astensione avvenga nei pubblici servizi al fine di impedire comportamenti che causino grave pregiudizio ai valori fondamentali della democrazia. Particolare, oltre che il fine, è anche il fatto che per questo tipo di sciopero non si applicano le regole relative al preavviso (il quale può dunque, mancare del tutto).

[1] E’ raro però che nella pratica il datore agisca con sanzioni civili allo sciopero politico.

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