La partecipazione alle funzioni pubbliche: legislativa, amministrativa, giurisdizionale. I sindacati dei lavoratori partecipano, se maggiormente rappresentativi, anche all’esercizio delle fondamentali funzioni dello stato.

Alla funzione legislativa prendono parte attraver­so la designazione di componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) che ha potere d’iniziativa legislativa in mate­ria economica e sociale, oltre il potere di dare pareri al governo ed al par­lamento nelle stesse materie.

La partecipazione alla funzione amministra­tiva avviene mediante la designazione di rappresentanti nell’ ambito di or­gani collegiali amministrativi, quali gli organi preposti alle politi­che del lavoro (come quelli per i servizi alle imprese ed ai lavoratori nella fase del reclutamento e dell’assunzione).

La funzione giurisdizionale è esercitata con la partecipazione ad organi di conciliazione, il ricorso ai quali è necessario per rivolgersi, in caso di esito negativo, al giudice del lavoro.

Oltre questa partecipazione, espressamente contemplata dalla legge, ne esiste un’altra, affermatasi nella prassi, parliamo degli incontri triangolari – parti sociali e governo – per la determinazione delle principali linee di politica economi­ca e sociale. Tale forma di partecipazio­ne viene definita neocorporativismo, in quanto consiste nel coinvolgimen­to delle parti sociali nelle funzioni pubbliche ed anche neocontrattuali­smo, in quanto si attua mediante contratti collettivi e in base agli accordi interconfederali.

La concertazione e gli accordi interconfederale del 1983 e del 1993. Questa forma di partecipazione risponde al model­lo della concertazione, caratterizzato non dalla conflittualità ma dalla col­laborazione tra le parti sociali e tra queste ed il governo.

Espressione della concertazione è stato certamente l’accordo del gennaio del 1983, con il quale il governo, al fine della riduzione del costo della forza lavoro e della lotta contro l’in­flazione, promise una serie di misure per facilitare l’occupazione, specie quella giovanile (ne seguirono le leggi sul contratto di formazione, sul la­voro a tempo parziale, sui contratti di solidarietà). Con l’accordo del luglio del 1993 la concertazione ha tro­vato una sua precisa regolamentazione, con la previsione di incontri seme­strali tra governo e parti sociali per la definizione delle linee di politica e­conomica e sociale.

Pareri su disegni di leggi sociali. Anche nei momenti di caduta del mo­dello concertativo resta la richiesta del governo alle parti sociali di pareri su disegni di leggi sociali che riguardano i lavoratori: si pensi alla riforma del sistema pensionistico o a quella della disciplina delle locazioni urbane.

 

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