L’intervento pubblico nelle relazioni industriali
L’intervento dello Stato e dei pubblici poteri nelle relazioni industriali ha avuto storicamente un’importanza sempre rilevante. Attualmente vi sono varie funzioni dello Stato rilevanti per le relazioni industriali: la funzione programmatoria e di governo; la funzione legislativa; la funzione decisoria, che si esplica attraverso la giurisprudenza ordinaria; la funzione conciliativa e mediatoria; le funzioni assistenziali o di welfare; le funzioni di gestione diretta dei rapporti di lavoro. Analogamente sono molteplici gli organi di intervento: oltre a governo, parlamento, magistratura ed enti locali, operano altri organi di rilevanza costituzionale (il CNEL), e organi del ministero del lavoro
Le funzioni dello stato nelle relazioni industriali: la funzione mediatoria e conciliativa
L’esercizio di tale funzione può limitarsi a mettere in contatto le parti, a favorire il chiarimento delle posizioni reciproche, a esplorare punti di convergenza. Rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e degli organi periferici
La funzione assistenziale (o di “welfare”)
Si esprime in una vasta serie di interventi legislativi, amministrativi e finanziari, relativi all’intera gamma dei rapporti sociali e impegna una consistente fetta delle risorse nazionali. Sono da segnalare tre tipi di intervento: quelli di previdenza, di sicurezza e assistenza sociale in senso stretto: gli aiuti alle imprese; gli interventi di politica fiscale.
La funzione di datore di lavoro
Tale funzione è svolta direttamente nel pubblico impiego, che a causa dei risultati insoddisfacenti del settore pubblico ha portato alla privatizzazione, sia nelle aziende pubbliche, sia nel rapporto di impiego.
La funzione programmatoria
La programmazione è considerata lo strumento per eccellenza di guida pubblica delle politiche economiche e sociali: un rilievo particolare lo ha assunto l’intervento dello stato nella dinamica dei redditi, diretto cioè a predeterminare gli aumenti dei redditi da lavoro e anche dei prezzi, soprattutto a fini di contenimento dell’inflazione.
Gli organi e le istituzioni nazionali
a) Il CNEL (Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro), previsto dall’art. 99 Cost. e tutelato da diverse leggi, ha compito di consulenza nei confronti delle camere e del governo, di iniziativa legislativa e di contributo all’elaborazione della legislazione economica e sociale.
b) Il Ministero del lavoro ha avuto tradizionalmente competenza amministrativa generale in materia di lavoro e di sicurezza sociale. Operano diverse commissioni, composte di rappresentanti dei lavoratori e dei datori. Al ministero restano compiti di indirizzo, di controllo e vigilanza, esercitati attraverso l’Ispettorato del lavoro.
c) Organismi a composizione tripartita.
d) Il governo, coinvolto nelle relazioni industriali con forme diverse.
L’internazionalizzazione dell’economia e gli organismi internazionali
L’internazionalizzazione dell’economia riduca progressivamente il ruolo dello Stato nelle relazioni industriali; sono state fondate quindi forme di autorità sopranazionale per regolare questi rapporti: a) L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), del 1919 con sede a Ginevra, è l’organismo con competenze generali, soprattutto normative e di assistenza in materia di lavoro, svolte per migliorare le condizioni sociali e del lavoro.
b) Il Consiglio d’Europa, del 1949, che ha elaborato la Convenzione europea dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali. Ha elaborato anche la Carta sociale europea che sancisce diversi principi fondamentali in materia di lavoro: diritto al lavoro, alla retribuzione, ecc.
Il diritto del lavoro e le istituzioni europee
L’Europa è la prima area del mondo sviluppato che si è data organismi e progressivamente un vero ordinamento sopranazionale, competente anche per i rapporti di lavoro. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario.