Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili o alle perdite. Essi godono della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante e non è necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti. Il solo limite è rappresentato dal divieto di patto leonino. Infatti è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Nulli sono da considerarsi anche i criteri di ripartizione congegnati in modo tale da determinare la sostanziale esclusione di uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

– Se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti.

– Se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali.

– Se è determinata solo la parte di ciascuno nei guadagni, nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite. Vale anche la regola inversa.

– La parte spettante al socio d’opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

Nella società semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l’approvazione del rendiconto, che se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, deve essere predisposto dai soci amministratori al termine di ogni anno.

Nella società in nome collettivo il documento destinato all’accertamento degli utili o delle perdite è un vero e proprio bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere predisposto dai soci amministratori e l’approvazione compete tutti i soci e debba avvenire a maggioranza, calcolata secondi la partecipazione di ciascun socio agli utili.

Diversamente a quanto avviene nelle società di capitali, l’approvazione del rendiconto o del bilancio è condizione sufficiente perché ciascun socio possa pretendere l’assegnazione della sua parte di utili. Nelle società di persone, pertanto, la maggioranza dei soci non può legittimamente deliberare la non distribuzione (totale o parziale) degli utili accertati ed il conseguente loro reinvestimento nella società. A tal fine sarà necessario il consenso di tutti i soci.

Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendolo proporzionalmente, con la conseguenza che, in sede della liquidazione della società, il socio si vedrà rimborsare una somma inferiore al valore originario del capitale conferito.

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