Il modo in cui le norme di attuazione hanno organizzato i rapporti tra Stato e Regioni a statuto speciale ha influenzato i termini del rapporto tra Stato e Regioni a statuto ordinario. Infatti i decreti delegati del 1972 hanno posto alla base del suddetto trasferimento una stretta corrispondenza tra materie e ministeri, caratterizzata da forti ritagli interni.

Il criterio restrittivo suddetto ha prodotto effetti negativi sia nell’ambito dell’attività amministrativa, che nell’ambito di quella legislativa. La Corte Costituzionale, interpellata dalle Regioni che lamentavano un’eccessiva restrizione della propria autonomia, si sono rivolte alla Corte Costituzionale, che però ha appoggiato l’orientamento restrittivo realizzato dai decreti delegati.

Poiché gli effetti negativi erano più che evidenti, è intervenuta la L 382/1975 che concede una nuova delega al Governo per prendere i necessari provvedimenti.

È stato così approvato il D Lgs 616/1977, considerato anche fonte interposta nei giudici di costituzionalità.

Il decreto ha accorpato sulla base delle indicazioni fornite dalla legge di delega, le materie contenute nell’art 117, in 4 settori organici per poter effettuare un più avanzato trasferimento di funzioni.

1) Ordinamento ed organizzazione amministrativa: Vi fanno capo l’ordinamento degli enti amministrativi locali e le circoscrizioni comunali.

2) Servizi sociali: polizia locale urbana e rurale, beneficienza pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, musei e biblioteche degli enti locali.

3) Sviluppo economico: fiere e mercati, turismo ed industria alberghiera, acque minerali e termali, cave e torbiere, artigianato, agricoltura e foreste.

4) Assetto ed utilizzazione del territorio: urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, navigazioni e porti lacuali, caccia, pesca nelle acque interne.

Le innovazione del DPR sono evidenti: infatti per ciascun settore organico sono state individuate le funzioni rimaste in capo allo stato, mentre per quelle trasferite è stata riservata allo stesso stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regionali che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Restavano sottratte alle Regioni le funzioni attinenti alla difesa nazionale ed alla pubblica sicurezza, nonché quelle relative ai rapporti internazionali e con la Comunità/Unione Europea, secondo una prospettiva in seguito superata.

Su tali basi il decreto distingueva tra funzioni trasferite in proprio alle Regioni e funzioni delegate, individuando per le singole materie, le funzioni trasferite agli enti infraregionali, in quando di interesse esclusivamente locale o strettamente complementari rispetto a queste ultime.

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