Si è avuto attraverso le norme di attuazione degli statuti speciali. Le norme di attuazione sono previste in ogni statuto speciale, salvo in quello della Valle d’Aosta, poiché sono contenute in leggi statali e decreti legislativi.

In tutti gli altri casi le norme di attuazione sono predisposte da una commissione paritetica Stato-Regione e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, vengono emanate con decreti presidenziali, sui si attribuisce il nomen di a decreti legislativi.

Si tratta quindi di fonti primarie, ma non assimilabili ai veri e propri decreti legislativi.

La dottrina e la giurisprudenza attribuiscono ai decreti di attuazione la qualifica di fonti a competenza riservata o esclusiva nella materia loro attribuita dagli statuti, ossia l’attuazione delle norme non immediatamente applicabili.

Ciò significa che nessun’altra fonte può disciplinare tale campo, neanche le leggi o gli altri atti aventi forza di legge, ma anche che i decreti non possono fuoriuscire dal campo loro assegnato, nel qual caso apparirebbero viziati di incostituzionalità.

Perciò essi sono gerarchicamente subordinati agli statuti speciali, ma sono fonti separate rispetto alle altre fonti primarie.

La subordinazione agli statuti risulta però fortemente ridimensionata dal fatto che talvolta le disposizioni statutarie sono molto generiche e lasciano campo libero alla disciplina delle norme di attuazione.

Per comprendere il fenomeno di appiattimento delle autonomie speciali su quella ordinaria bisogna far riferimento al momento in cui i decreti di attuazione abbiano operato il trasferimento attraverso la tecnica del “ritaglio” delle materie basandosi sulla corrispondenza tra materia e ministero di pertinenza. Tale criterio venne utilizzato anche per le Regioni a statuto ordinario attraverso i decreti del 1972, ma in seguito abbandonato a favore dell’accorpamento nei settori organici praticato dal DPR 616/1977.

Come ha rilevato la Corte Costituzionale si è creata una sperequazione a vantaggio delle Regioni a statuto ordinario, al punto che è stato e necessario adeguare le competenze delle Regioni speciali alla consistenza delle corrispondenti attribuzioni riconosciute alle Regioni ordinarie dopo il rimodellamento e l’ampliamento operati a favore di queste ultime (sent 437/1991).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento