Al fine di migliorare la “allocazione” del personale presso le singole pubbliche amministrazioni, la legge prevede la mobilità, sia volontaria che obbligatoria. In caso di carenze di organico, l’amministrazione può pubblicare un bando in cui sono indicati i posti che intende coprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni appartenenti ad una qualifica corrispondente a quella richiesta. A tal fine devono essere previste apposite tabelle di equiparazione tra le classificazioni previste nei diversi comparti. In tale ipotesi, la mobilità è volontaria, proprio perché presuppone la presentazione della domanda del lavoratore disponibile al trasferimento, oltreché l’assenso dell’amministrazione di appartenenza.

La mobilità obbligatoria può avvenire sia all’interno dell’amministrazione di appartenenza, sia (previo accordo tra le amministrazioni interessate) in altra amministrazione, presso sedi collocate nello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui il dipendente è adibito. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere fissati criteri per realizzare la mobilità obbligatoria, anche con passaggi diretti tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

Nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano, salvo disposizioni speciali, l’articolo 2112 del Codice Civile e le procedure di informazione di cui all’articolo 47 della legge 428 del 1990. La disciplina delle eccedenze di personale prevede che le amministrazioni pubbliche sono, anzitutto, tenute ad effettuare annualmente rilevazioni volte ad accertare l’eventuale esistenza di eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale (e tale obbligo è rafforzato dal divieto, in caso di inadempimento, di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto).

Quando dalla rilevazione, o in qualsiasi momento, risultino situazioni di soprannumero o comunque eccedenze, sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, il dirigente è tenuto – pena la sua responsabilità disciplinare – ad avviare una procedura detta di “collocamento in disponibilità”. La procedura prevede che l’amministrazione fornisca un’informativa preventiva ai rappresentanti sindacali e che, decorsi 10 giorni, proceda alla risoluzione dei contratti di lavoro con il personale che abbia già raggiunto l’anzianità massima contributiva o, in subordine, verifichi la possibilità di ricollocare, in tutto o in parte, il personale soprannumerario o eccedente.

La ricollocazione può avvenire o presso la stessa amministrazione, oppure presso altre amministrazioni comprese nella stessa Regione, previo accordo con esse. La gestione delle eccedenze può costituire oggetto di passaggio ad amministrazioni operanti al di fuori del territorio regionale. Trascorsi 90 giorni dalla informativa sindacale, l’amministrazione “colloca in disponibilità” il personale che non è stato possibile reimpiegare, determinando in tal modo la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, durante il quale è corrisposta al lavoratore una indennità pari all’80% dello stipendio e della indennità integrativa speciale.

Ove anche durante tale periodo il lavoratore non trovi ricollocazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto. Da ultimo, è stato stabilito che, nel caso in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportino l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, le pubbliche amministrazioni sono tenute non soltanto ad informare le organizzazioni sindacali, ma anche ad avviare con esse un esame congiunto “sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità”. Decorsi 30 giorni, in assenza di accordo su quei criteri e quelle modalità, l’amministrazione “procede alla dichiarazione di esuberi e alla messa in mobilità”.

 

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