Anche per il datore di lavoro assume rilevanza l’obbligo accessorio di correttezza, che trova la sua specificazione nell’art. 2087 cc., l’obbligazione della correttezza, sancita, ad integrazione del contenuto del contratto, dall’art. 1175 cc., mira alla tutela della sfera di ciascuna delle due parti di un rapporto obbligatorio che viene a contatto con l’altra a causa dello stesso rapporto.
La sfera del lavoratore che viene a contatto con il datore è quella strettamente personale; ed, infatti, l’art. 2087 cc. impone all’imprenditore di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Per quanto riguarda la personalità morale il datore deve adoperarsi al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alla dignità dei lavoratori che potrebbe provenire dall’ambiente di lavoro ed in particolare da comportamenti, come le molestie sessuali ed il mobbing. Il danno può consistere nella lesione della personalità morale, o danno esistenziale, anche a prescindere dal verificarsi di un danno morale o di un danno biologico, inteso come danno alla salute considerate le ripercussioni nella vita relazionale.
Per mobbing deve intendersi un atteggiamento persecutorio e vessatorio, consistente nel demansionamento, o in piccoli atti, apparentemente legittimi ed inoffensivi, che possono provocare un danno psicologico anche grave; la prova del rapporto di causalità tra il comportamento del datore, o di un dipendente dello stesso, ed il danno subito è a carico del prestatore di lavoro. Nel mobbing rientra, come rilevato, anche la marginalizzazione del dipendente al quale il datore non affidi alcuna mansione o mansioni inferiori rispetto alla qualifica di appartenenza, determinandone il degrado professionale (deprofessionalizzazione); anche escludendosi che esista un vero e proprio diritto del lavoratore a svolgere effettivamente l’attività lavorativa corrispondente alla qualifica di appartenenza, non può negarsi che rientri nell’obbligazione dell’esecuzione del contratto secondo buona fede, il comportamento del datore diretto a consentire la professionalità del lavoratore (art.1375 cc.) e a tutelare la personalità morale dei dipendenti.
Speciale rilevanza assume la tutela dell’integrità fisica, che si ricollega con l’art. 32 cost., in base al quale la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
Duplice rilevanza: civilistica e penale. La rilevanza generale della tutela della salute giustifica l’emanazione di norme penalmente garantite; ne consegue che la sicurezza del lavoro si configura non soltanto come un’obbligazione contrattuale, ma anche come un dovere penale. Risponde al principio della relatività dei valori giuridici che uno stesso comportamento sia oggetto di due distinte qualificazioni, una contrattuale, l’altra penalistica.