Nella disciplina vigente, i dirigenti sono inseriti in ruoli costituiti presso ciascuna amministrazione, articolati in due fasce: la prima, cui appartengono i dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali, i quali collaborano direttamente con gli organi di vertice e sovraintendono agli uffici di livello non generale ad essi assegnati; la seconda, cui appartengono tutti gli altri dirigenti, i quali gestiscono e organizzano gli uffici di livello non generale ed effettuano la valutazione del relativo personale ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
Alla seconda fascia si accede mediante concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della P.A. Alla prima fascia accedono invece i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo di almeno 5 anni senza essere incorsi in valutazioni negative. È stato altresì previsto che il 50% dei posti disponibili di prima fascia è assegnato mediante concorso per titoli ed esami indetti da ciascuna amministrazione, cui fa seguito un periodo di formazione che deve precedere il conferimento del primo incarico.
Peraltro, tale modalità di reclutamento è stata sospesa fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione previsti nella legge 135 del 2012. All’esito della procedura di reclutamento, il vincitore stipula con l’amministrazione un contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato e viene inserito nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza. Successivamente, al dirigente viene affidato, con atto unilaterale di natura privatistica, un incarico dirigenziale con il quale sono individuati l’oggetto dell’incarico, gli obiettivi da conseguire e la durata del medesimo incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, compresa tra i 3 e i 5 anni.
Gli incarichi di livello generale sono conferiti dall’organo di vertice dell’amministrazione, mentre gli altri incarichi sono conferiti al dirigente generale nell’ambito del suo ufficio. Tutti gli incarichi devono essere conferiti tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali e organizzative del singolo dirigente, nonché dei risultati in precedenza conseguiti e della relativa valutazione. L’incarico può avere ad oggetto anche compiti diversi dalla titolarità di un ufficio dirigenziale, quali compiti ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca.
In ogni caso, è espressamente previsto che al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103. Onde, alla scadenza dell’incarico, il dirigente non ha diritto all’assegnazione dello stesso incarico o di incarico di equivalente complessità. Peraltro, la titolarità di un ufficio dirigenziale può essere attribuita, entro precisi limiti quantitativi, a dirigenti appartenenti ai ruoli di altra amministrazione (previo collocamento fuori ruolo o in comando) ovvero, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare qualificazione professionale ed esperienza non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione.
Al conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il relativo trattamento economico, fondamentale e accessorio. Il trattamento economico accessorio deve essere collegato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti dal dirigente. La parte collegata ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente e non può essere corrisposta se l’amministrazione di appartenenza non ha provveduto a predisporre il sistema di valutazione della performance.