Tra le deleghe previste dalla legge 124 del 2015 particolare rilievo rivestono quelle in materia di dirigenza pubblica. In relazione all’inquadramento, le indicazioni del legislatore delegante prevedono: l’istituzione di un ruolo unico nel quale siano iscritti i dirigenti statali e degli enti pubblici non economici, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative; l’eliminazione della distinzione dei dirigenti in due fasce; l’istituzione di una Commissione per la diligenza statale, con compiti anche di verifica del rispetto dei criteri di affidamento degli incarichi, ed attribuzione a tale Commissione delle funzioni oggi svolte dal Comitato dei garanti.

Per quanto riguarda l’accesso alla dirigenza, è previsto che esso avvenga prioritariamente attraverso lo strumento del corso concorso, effettuato annualmente per un numero di posti fisso, pari al minimo del fabbisogno annuale del sistema amministrativo complessivamente inteso. I vincitori sono immessi in servizio come funzionari, con obbligo di formazione, per i primi tre anni, all’esito dei quali, in caso di valutazione positiva, essi sono inseriti nel ruolo unico della dirigenza.

Per i posti non coperti con il corso concorso è previsto che siano banditi annualmente concorsi unici per ruolo, all’esito dei quali i vincitori sono assunti a tempo determinato e, poi, previo esame di conferma, a tempo indeterminato; in caso di mancato superamento dell’esame, è prevista la risoluzione del rapporto con eventuale inquadramento come funzionario. In relazione agli incarichi dirigenziali, è previsto che siano conferiti ai dirigenti inseriti nei ruoli, previa procedura comparativa, nella quale interviene con funzioni di preselezione o di verifica la Commissione per la dirigenza statale.

Tale procedura deve essere esperita anche per il conferimento di incarichi a soggetti esterni. La durata degli incarichi è prevista in 4 anni, con limiti e condizioni ai rinnovi e proroghe. Per i dirigenti privi di incarico, ai quali spetta il solo trattamento economico fondamentale, è prevista la decadenza dal ruolo a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità seguito a valutazione negativa.

È previsto, altresì, che la valutazione dei risultati rilevi per il conferimento di successivi incarichi. Per quanto riguarda la retribuzione, è prevista la omogeneizzazione del trattamento fondamentale ed accessorio nell’ambito del ruolo unico, con l’introduzione di un limite del 10% di dipendenti ai quali il dirigente può assegnare un “premio monetario annuale”. Sono, infine, previsti interventi in tema di obblighi di formazione permanente e ampliamento della mobilità, nonché il riordino delle disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare.

 

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