Principi fondamentali della delega all’assistenza del matrimonio:

–              l’autore della delega deve essere il legittimo titolare della potestà ordinaria

–              può essere delegato qualsiasi sacerdote o diacono non impedito nell’esercizio del suo ufficio

–              deve essere espressa

–              può essere speciale (riguarda l’assistenza a un determinato matrimonio) o generale (riguarda l’assistenza a tutti i matrimoni celebrati entro la giurisdizione del delegante → richiesta la forma scritta)

Laddove manchino sacerdoti o diaconi, l’Ordinario diocesano, con voto favorevole della Conferenza Episcopale e con licenza della Santa Sede, può delegare tale potestà anche a laici → devono essere idonei, capaci di istruire i nubendi e atti a celebrare in debito modo la liturgia nuziale, esercitano una funzione di testimoni qualificati o pubblici nel nome della Chiesa.

 

La supplenza della chiesa nel caso di errore comune

È il caso di chi assista al matrimonio convinto, in buona fede, di avere tale facoltà mentre, in realtà, ne è sprovvisto. Di diritto il matrimonio sarebbe nullo per vizio di forma, ma quando si verifichi per errore comune (dubbio positivo e probabile) alla mancanza del ministro celebrante della legittimazione supplisce la Chiesa → l’atto valido nasce valido fin dal principio, nonostante il vizio di forma.

 

Requisiti per la liceità

Colui che assiste al matrimonio:

–              deve constatare lo stato libero dei nubenti → can. 1067, va espletato l’esame dei nubendi, vanno effettuate le necessarie investigazioni e devono essere state eseguite le pubblicazioni matrimoniali.

–              deve essere anche territorialmente e personalmente competente su almeno una delle parti → preferenza per la parrocchia della sposa. Il matrimonio deve essere celebrato nella parrocchia in cui uno od entrambi i nubendi abbiano il domicilio, il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese. Per celebrare le nozze altrove è necessaria la licenza del proprio Ordinario o del proprio parroco.

 

La dispensa

La forma ordinaria è obbligatoria per i contraenti se almeno uno di essi è battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto e non separato con atto formale. Nel caso in cui la parte cattolica contragga matrimonio con una parte non cattolica, l’Ordinario del luogo della parte cattolica può concedere dispensa se gravi difficoltà si oppongano all’osservanza della forma canonica → comunque devono essere celebrate secondo una qualche forma pubblica (can. 1027).

 

Matrimonio segreto

Se ricorre una causa grave e urgente (es. togliere dal peccato due concubini) :

–              viene omessa la pubblicità esterna e si conserva solo quella essenziale

–              ammessa la sola presenza dell’assistente e dei testimoni.

–              Il matrimonio va annotato su un registro speciale, conservato nell’archivio segreto della curia.

Il segreto potrà essere rotto dall’Ordinario del luogo se dalla sua osservanza deriva un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio.

 

Matrimonio davanti ai soli testimoni

Ammesso:

–              in pericolo di morte: uno o entrambi i contraenti sono in pericolo di morte e non si può ricorrere all’assistente competente senza grave incomodo → can. 1116

–              al di fuori del pericolo di morte, quando si preveda prudentemente che l’impossibilità di ricorrere all’assistente competente senza grave incomodo durerà almeno un mese.

 

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