Si ribadisce dunque la conclusione: per poter qualificare un ‘ipotesi rispettivamente come delegazione o espromissione occorre che nel negozio tra delegato o espromittente e credito re (delegatario o espromissario) rispettivamente vi sia o non vi sia il concorde riferimento alla delega.
Il “concorde riferimento”, precisa CICALA, è necessario indipendentemente dall’effettiva esistenza della delega stessa:
1) se infatti il riferimento non c’è, si sarĂ per forza in presenza di un’espromissione;
2) se invece il concorde riferimento c’è, ma la delega è inesistente, si avrĂ una delegazione invalida, sanabile attraverso la ratifica.
Commettono un errore, secondo CICALA, siala DOTTRINA DOMINANTEchela GIURISPRUDENZA:
1-La DOTTRINA suggerendo all’ interprete di ricercare la “delegazione” nell’ accezione di iniziativa del debitore originario ( delegante);
2-La GIURISPRUDENZA qualificando la delegazione come contratto plurilaterale.