Si ribadisce dunque la conclusione: per poter qualificare un ‘ipotesi rispettivamente come delegazione o espromissione occorre che nel negozio tra delegato o espromittente e credito re (delegatario o espromissario) rispettivamente vi sia o non vi sia il concorde riferimento alla delega.

Il “concorde riferimento”, precisa CICALA, è necessario indipendentemente dall’effettiva esistenza della delega stessa:

1) se infatti il riferimento non c’è, si sarĂ  per forza in presenza di un’espromissione;

2) se invece il concorde riferimento c’è, ma la delega è inesistente, si avrĂ  una delegazione invalida, sanabile attraverso la ratifica.

Commettono un errore, secondo CICALA, siala DOTTRINA DOMINANTEchela GIURISPRUDENZA:

1-La DOTTRINA suggerendo all’ interprete di ricercare la “delegazione” nell’ accezione di iniziativa del debitore originario ( delegante);

2-La GIURISPRUDENZA qualificando la delegazione come contratto plurilaterale.

Lascia un commento