Il rapporto tra legge regionale e legge statale sopravvenuta recante principi fondamentali.

Viene affrontato il rapporto tra legge statale che modifichi i principi fondamentali di una materia di competenza concorrente e le leggi preesistenti, che contengono disposizioni contrarie a nuovi principi.

Deve ritenersi ancora vigente la previsione contenuta nell’articolo 10, legge n.62 del 1953, secondo la quale leggi statali che modificano i principi fondamentali, abrogano le norme regionali, che siano in contrasto con esse, se i consigli regionali entro 90 gg, non apportino, alle leggi regionali vigenti le conseguenti necessarie modificazioni.

 La potestà legislativa regionale esclusiva generale

Nelle materie non rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale non contemplate tra quelle riservate alla potestà concorrente, l’articolo 117 riconosce, alle regioni una potestà legislativa esclusiva, anche se in via puramente residuale.

 Tuttavia la circostanza che una materia non figuri espressamente tra quelle ricomprese negli elenchi in materia di cui all’articolo 117, co.2 e co.3, non autorizza stando all’ impostazione della corte costituzionale, a ricondurre automaticamente la stessa a quelle di competenza residuale. E al riconoscimento di un pieno e incontrollato dispiegamento dell’autonomia legislativa regionale.

 Quindi entrano in crisi i caratteri della residualità, dell’esclusività e generalità della potestà legislativa regionale.

 Risulta problematico definire gli ambiti rientranti nella competenza legislativa residuale delle regioni, tra i quali comunque, seguendo le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale sembrano esservi l’agricoltura, il commercio, la formazione professionale, l’artigianato, l’organizzazione amministrativa delle regioni degli enti pubblici regionali, i trasporti regionali.

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