A partire dagli anni Ottanta, il sindacato partecipa come interlocutore privilegiato rispetto a determinate scelte di politica economica del governo, con l’avvio di un nuovo e diverso metodo di consultazione delle parti sociali, denominato concertazione.

La concertazione è un metodo decisionale attraverso cui il governo, il sindacato e le associazioni imprenditoriali determinano di comune accordo gli obbiettivi economico-sociali da realizzare, e si assumono la responsabilità tipica di adoperarsi per la loro concreta realizzazione secondo le proprie competenze.

L’oggetto della concertazione non si esaurisce nella consultazione delle parti sociali, ma prevede anche uno scambio, e cioè la conclusione di un accordo trilaterale tra i sindacati, le associazioni imprenditoriali ed il governo, il quale si da parte negoziale e non semplice mediatore.

Gli accordi di concertazione hanno una natura giuridica diversa dagli altri contratti collettivi, in quanto vi sono clausole contrassegnata dallo scambio non soltanto economico, ma anche e soprattutto politico:

  1. Nelle parti che impegnano il governo in campo legislativo o in sede amministrativa gli accordi di concertazione non hanno natura negoziale in senso tecnico perché, come precisato dalla Corte Costituzionale, la rappresentanza politica parlamentare deve restare libera di valutare le proposte presentate dell’esecutivo.
  2. Allo stesso tempo, è difficile che il giudice possa imporre il rispetto di accordi o clausole obbligatorie al sindacato, il quale resta un soggetto privato e libero di disattendere anche impegni già assunti, pur di tutelare l’interesse collettivo.
  3. In conclusione, quindi, la responsabilità delle parti sociali e del governo per la violazione degli accordi di concertazione si rivela essenzialmente politica. 

Negli ultimi anni sembra comunque mancare una volontà politica di seguire il metodo concertativo. Tale metodo, in effetti, presuppone un’adeguata disponibilità, in capo al governo, di risorse economiche da scambiare. Non si può non notare invece come un tratto comune delle ultime legislature sia senza dubbio rappresentato dai rigorosi vincoli all’indebitamento pubblico, che limitano la responsabilità di risorse economiche per porre in essere accordi di tipo concertativo.