La natura di obbligazione speciale. Il rapporto previdenziale consiste in un’obbligazione, sia pure particolare in quanto di diritto pubblico, con poteri speciali conferiti al debitore della prestazione, che è l’ente previ­denziale.

I caratteri. La prestazione previdenziale, valutabile economicamente, come richiesto dall’art. 1174 cc., consiste in un’obbligazione pecu­niaria e mira alla rea­lizzazione di un interesse anche non economico del prestatore di lavoro, quali le esigenze personali e familiari che lo stesso lavoratore realizza con la prestazione previdenziale, sostitutiva della retribuzione.

La fonte normativa, anche peggiorativa. La fonte normati­va della prestazione previdenziale è la legge, con la conseguenza che la stessa, come fonte esterna, può modificare in peggio la prestazione stessa, purchĂ© venga garantito l’importo minimo diretto ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore.

Naturalmente ogni mutamento peggio­rativo può valere per il futuro, con esclusione di quelle posizioni giĂ  con­seguite sotto la vigenza della precedente normativa (diritti quesiti); nel caso della pensio­ne il mutamento è stato applicato tenendo conto dell’anzianitĂ  giĂ  conse­guita prima della riforma.

IndisponibilitĂ . Il diritto alla prestazione previdenziale è un diritto in­disponibile, per la connessione tra l’interesse particolare del lavoratore e l’interesse generale.

La fattispecie costitutiva

      Il diritto alla prestazione previdenziale richiede che si raggiungano i requisiti previsti si verifichi l’evento.

AnzianitĂ  c.d. assicurativa e contributiva. Tra i requisiti assume specifica rilevanza l’anzianitĂ  c.d. assicurativa, che dovrebbe definirsi previdenziale, la quale prende data dal momento della costituzione del primo rapporto di lavoro o dall’inizio di un’attivitĂ  di lavoro autonomo, con iscrizione all’albo, se richiesta.

     Nell’ambito dell’anzianitĂ  assicurativa viene poi richiesta l’anzianitĂ  contributiva, che non coincide con la prima in quanto si basa sui periodi di versamento o di accreditamento dei contributi, che potrebbero mancare, in mancanza di quelli volontari, nei periodi di disoc­cupazione non coperti dai contributi figurativi.

Efficacia costitutiva: evento, non atto di ammissione. Deve escludersi che abbia efficacia costitutiva del diritto l’atto di ammissione che viene e­messo dall’ente a seguito dell’accertamento dei requisiti e dell’evento; si tratta di un accertamento oggettivo con natura meramente dichiarativa, mentre l’ef­fetto costitutivo deve essere ricollegato all’evento. Questo salvo che per la cassa integrazione dove, secondo la giurisprudenza anche ordinaria, l’ente previdenziale, e nella cigs il ministro del lavoro, hanno una certa discrezionalitĂ , con conseguente efficacia costitutiva.

Eventi, anche non espressamente previsti dall’art. 38 cost. Gli eventi che non sono espressamente previsti dall’art. 38 co. 2 – c­ome la morte del lavoratore o del pensionato, il carico o il nucleo familia­re, la gravidanza ed il puerperio, l’insolvenza del datore -, trovano il loro presupposto nell’art.31 cost., che tutela la famiglia, la maternitĂ , l’adole­scenza e la gioventĂą e nell’art.36 co.1 cost. a garanzia della retribuzione sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della fami­glia.

Prescrizione e decadenza

     Il diritto alla prestazione previdenziale è soggetto a prescrizione, nonostante che si tratti di un diritto indisponibile, in quanto si colloca nell’ambito di un rapporto determinato, nel quale l’inerzia del prestatore può assumere il valore di non esercizio del diritto.

Alcuni termini di prescrizione. Tuttavia alcuni termini di prescrizione, come quello di tre anni per la rendita in materia di assicurazione infortuni e malattia professionale, appaiono troppo brevi. In materia pensionistica, non essendo previsto alcun termine specifico, vale l’imprescrittibilitĂ  per quanto riguarda il diritto nel suo complesso; tuttavia, per il periodo ante­cedente la domanda, la pensione non viene corrisposta ed i singoli ratei successivi si prescrivono se il relativo diritto non viene esercitato entro il termine di cinque anni (art. 2948 n. 4 cc.).

       Termini di decadenza ed il silenzio rifiuto. Il diritto alla prestazione previdenziale è soggetto all’onere della domanda, con l’obbligo dell’ente di provvedere nel termine stabilito e in ogni caso in un periodo non supe­riore a 120 giorni, con la conseguenza che nel caso d’inutile decorso del tempo si presume dal silenzio il rigetto della domanda, con ammissibile impugnativa da parte del prestatore del provvedimento implicitamente negativo.

 

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