La natura di obbligazione speciale. Il rapporto previdenziale consiste in un’obbligazione, sia pure particolare in quanto di diritto pubblico, con poteri speciali conferiti al debitore della prestazione, che è l’ente previdenziale.
I caratteri. La prestazione previdenziale, valutabile economicamente, come richiesto dall’art. 1174 cc., consiste in un’obbligazione pecuniaria e mira alla realizzazione di un interesse anche non economico del prestatore di lavoro, quali le esigenze personali e familiari che lo stesso lavoratore realizza con la prestazione previdenziale, sostitutiva della retribuzione.
La fonte normativa, anche peggiorativa. La fonte normativa della prestazione previdenziale è la legge, con la conseguenza che la stessa, come fonte esterna, può modificare in peggio la prestazione stessa, purché venga garantito l’importo minimo diretto ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore.
Naturalmente ogni mutamento peggiorativo può valere per il futuro, con esclusione di quelle posizioni già conseguite sotto la vigenza della precedente normativa (diritti quesiti); nel caso della pensione il mutamento è stato applicato tenendo conto dell’anzianità già conseguita prima della riforma.
Indisponibilità. Il diritto alla prestazione previdenziale è un diritto indisponibile, per la connessione tra l’interesse particolare del lavoratore e l’interesse generale.
La fattispecie costitutiva
Il diritto alla prestazione previdenziale richiede che si raggiungano i requisiti previsti si verifichi l’evento.
Anzianità c.d. assicurativa e contributiva. Tra i requisiti assume specifica rilevanza l’anzianità c.d. assicurativa, che dovrebbe definirsi previdenziale, la quale prende data dal momento della costituzione del primo rapporto di lavoro o dall’inizio di un’attività di lavoro autonomo, con iscrizione all’albo, se richiesta.
Nell’ambito dell’anzianità assicurativa viene poi richiesta l’anzianità contributiva, che non coincide con la prima in quanto si basa sui periodi di versamento o di accreditamento dei contributi, che potrebbero mancare, in mancanza di quelli volontari, nei periodi di disoccupazione non coperti dai contributi figurativi.
Efficacia costitutiva: evento, non atto di ammissione. Deve escludersi che abbia efficacia costitutiva del diritto l’atto di ammissione che viene emesso dall’ente a seguito dell’accertamento dei requisiti e dell’evento; si tratta di un accertamento oggettivo con natura meramente dichiarativa, mentre l’effetto costitutivo deve essere ricollegato all’evento. Questo salvo che per la cassa integrazione dove, secondo la giurisprudenza anche ordinaria, l’ente previdenziale, e nella cigs il ministro del lavoro, hanno una certa discrezionalità, con conseguente efficacia costitutiva.
Eventi, anche non espressamente previsti dall’art. 38 cost. Gli eventi che non sono espressamente previsti dall’art. 38 co. 2 – come la morte del lavoratore o del pensionato, il carico o il nucleo familiare, la gravidanza ed il puerperio, l’insolvenza del datore -, trovano il loro presupposto nell’art.31 cost., che tutela la famiglia, la maternità, l’adolescenza e la gioventù e nell’art.36 co.1 cost. a garanzia della retribuzione sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della famiglia.
Prescrizione e decadenza
Il diritto alla prestazione previdenziale è soggetto a prescrizione, nonostante che si tratti di un diritto indisponibile, in quanto si colloca nell’ambito di un rapporto determinato, nel quale l’inerzia del prestatore può assumere il valore di non esercizio del diritto.
Alcuni termini di prescrizione. Tuttavia alcuni termini di prescrizione, come quello di tre anni per la rendita in materia di assicurazione infortuni e malattia professionale, appaiono troppo brevi. In materia pensionistica, non essendo previsto alcun termine specifico, vale l’imprescrittibilità per quanto riguarda il diritto nel suo complesso; tuttavia, per il periodo antecedente la domanda, la pensione non viene corrisposta ed i singoli ratei successivi si prescrivono se il relativo diritto non viene esercitato entro il termine di cinque anni (art. 2948 n. 4 cc.).
Termini di decadenza ed il silenzio rifiuto. Il diritto alla prestazione previdenziale è soggetto all’onere della domanda, con l’obbligo dell’ente di provvedere nel termine stabilito e in ogni caso in un periodo non superiore a 120 giorni, con la conseguenza che nel caso d’inutile decorso del tempo si presume dal silenzio il rigetto della domanda, con ammissibile impugnativa da parte del prestatore del provvedimento implicitamente negativo.