La realizzazione della tutela previdenziale avviene con la costituzione del rapporto giuridico previdenziale, del rapporto, cioè, intercorrente tra gli enti previdenziali e i soggetti protetti ed avente come contenuto del diritto di questi ultimi alle prestazioni previdenziali.

La dottrina tradizionale riteneva che tale rapporto si sarebbe costituito simultaneamente a quello contributivo, al verificarsi delle condizioni oggettive e soggettive che determinano il sorgere dell’obbligo di versare i contributi previdenziali.

Questa configurazione del modo in cui si costituisce il rapporto giuridico previdenziale non può essere accolta.

L’obbligazione dell’ente previdenziale di erogare prestazioni non viene ad esistenza fin quando non si verificano le condizioni previste dalla legge e, cioè, non si verifichino gli eventi dai quali deriva per i soggetti protetti u a situazione di bisogno e, ove richiesti, sussistano requisiti di contribuzione e di assicurazione.

La fattispecie da cui deriva il diritto alle prestazioni previdenziali è sempre costituita da due elementi che possiamo definire costanti:

– il fatto che un soggetto viva del proprio lavoro;

– a il fatto che si sia verificato uno degli eventi che la legge reputa generatori di bisogno.

Tuttavia, tale fattispecie a volte, è più complessa. Il verificarsi di un evento considerato generatore di bisogno, lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’esistenza di un rapporto familiare con un lavoratore sono soltanto gli elementi che si rivengono costantemente. Accanto ad essi, altri requisiti sono richiesti.

Ciò avviene soprattutto quando non trova piena applicazione il principio dell’automaticità delle prestazioni, la fattispecie si completa solo in presenza di ulteriori elementi: il versamento di determinato numero di contributi previdenziali entro un certo periodo di tempo.

Soltanto al completamento della fattispecie sorge una posizione giuridica attiva del soggetto protetto avente ad oggetto le prestazioni previdenziali verso l’ente previdenziale. L’obbligo di quest’ultimo di realizzare la tutela previdenziale non concerne più, ormai, solo lo Stato e l’insieme non individuato dei lavoratori protetti, bensì anche il soggetto nei cui confronti l’evento dannoso si è verificato.

 

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